(Norme-art. 148)
                              Art. 148 
                 (Eliminazione di atti dal fascicolo 
                        per il dibattimento) 
  1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il  giudice
ha disposto la eliminazione a norma dell'articolo  491  comma  4  del
codice sono restituiti al pubblico ministero.