Art. 148 (a).
                              Sorpasso
  1. Il sorpasso e' la manovra mediante la quale un veicolo supera un
altro veicolo, un animale o un pedone  in  movimento  o  fermi  sulla
corsia  o  sulla  parte  della carreggiata destinata normalmente alla
circolazione.
  2.  Il  conducente  che  intende  sorpassare  deve  preventivamente
accertarsi:
    a)  che la visibilita' sia tale da consentire la manovra e che la
stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
    b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia
segnalato di voler compiere analoga manovra;
    c) che nessun conducente che segue  sulla  stessa  carreggiata  o
semicarreggiata,  ovvero  sulla  corsia  immediatamente  alla propria
sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in
corsie, abbia iniziato il sorpasso;
    d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire  la
completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza
tra  la propria velocita' e quella dell'utente da sorpassare, nonche'
della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria
o che precedono l'utente da sorpassare.
  3. Il conducente (( che sorpassa un veicolo o  altro  utente  della
strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita
segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, )) superarlo
rapidamente  tenendosi  da questo ad una adeguata distanza laterale e
riportarsi  a  destra  appena  possibile,  senza  creare  pericolo  o
intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in piu'
corsie,   il   sorpasso   deve   essere   effettuato   sulla   corsia
immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.
  4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la  manovra  e  non
accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso
utente  deve tenersi il piu' vicino possibile al margine destro della
carreggiata.
  5. Quando la larghezza, il profilo o lo  stato  della  carreggiata,
tenuto  anche  conto  della  densita'  della  circolazione  in  senso
contrario, non consentono di sorpassare facilmente e  senza  pericolo
un  veicolo  lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di
velocita', il conducente di quest'ultimo veicolo deve  rallentare  e,
se  necessario,  mettersi  da  parte  appena  possibile,  per lasciar
passare i veicoli che seguono. Nei centri  abitati  non  sono  tenuti
all'osservanza  di  quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli
in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
  6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di  marcia
il  conducente  che,  dopo  aver  eseguito un sorpasso, sia indotto a
sorpassare un altro veicolo o animale,  puo'  rimanere  sulla  corsia
impegnata  per  il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia
di intralcio ai veicoli piu' rapidi che sopraggiungono da tergo.
  7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente
del veicolo che si  vuole  sorpassare  abbia  segnalato  che  intende
svoltare  a  sinistra  ovvero,  in una carreggiata a senso unico, che
intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
  8.  Il  sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede
stradale riservata, deve effettuarsi a  destra  quando  la  larghezza
della  carreggiata  a destra del binario lo consenta; se si tratta di
carreggiata a  senso  unico  di  circolazione  il  sorpasso  si  puo'
effettuare su ambo i lati.
   9.  Qualora  ((  il tram o il filobus )) siano fermi in mezzo alla
carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e  non  esista
un salvagente, il sorpasso a destra e' vietato.
  10. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle
curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilita'; in tali
casi  il  sorpasso  e'  consentito  solo  quando  la  strada e' a due
carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con  almeno  due
corsie  con  lo  stesso  senso  di marcia e vi sia tracciata apposita
segnaletica orizzontale.
  11. E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un
altro, nonche' il superamento di veicoli fermi o in  lento  movimento
ai  passaggi  a livello, ai semafori o per altre cause di congestione
della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi  nella
parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
  12. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle
intersezioni. Esso e', pero', consentito:
    a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia
segnalato  che  intende  svoltare  a  sinistra e abbia iniziato detta
manovra;
    b)  quando  avvenga  su  strada  a  precedenza,  purche'  a   due
carreggiate  separate  o  a senso unico o ad almeno due corsie con lo
stesso senso di marcia e le  corsie  siano  delimitate  dall'apposita
segnaletica orizzontale;
    c) quando il veicolo che si sorpassa e' a due ruote non a motore,
sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata
destinata al senso opposto di marcia;
    d)  quando  la  circolazione sia regolata da semafori o da agenti
del traffico.
  13. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in  corrispondenza  dei
passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale
sia  regolata  da  semafori, nonche' il sorpasso di un veicolo che si
sia  arrestato  o  abbia  rallentato  in  corrispondenza  di  ((   un
attraversamento  pedonale )) per consentire ai pedoni di attraversare
la carreggiata.
(( 14. E' vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a  ))
(( pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi              ))
(( sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il    ))
(( divieto sia imposto dall'apposito segnale.                      ))
 15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto  i  casi  in  cui  cio'  sia
consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni
dei  commi  2,  3  e  8  e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire  cinquantamila  a  lire  duecentomila.
Alla  stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni (( di cui ai
commi 4, 5 e 7 )) .
  16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai  commi  9,
10,  11,  12  e  13  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del
pagamento di una somma da lire  centomila  a  lire  quattrocentomila.
Quando  non  si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la
sanzione  amministrativa  e'  del  pagamento  di  una  somma  da lire
duecentomila a lire ottocentomila. Ove il medesimo  soggetto,  in  un
periodo  di  due  anni, sia incorso in una delle violazioni di cui al
presente comma per almeno due volte, all'ultima  violazione  consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi, ovvero da due a sei mesi quando si tratti
del divieto di cui al comma 14.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. n. 360/1993.