Art. 148. 
                     Esame di licenza elementare 
 
  1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame
di licenza mediante prove scritte e colloquio. 
  2. L'esame si sostiene  in  unica  sessione;  esso  costituisce  il
momento conclusivo  dell'attivita'  educativa  e  tiene  conto  delle
osservazioni sistematiche sull'alunno operate dai docenti di classe. 
  3. La valutazione dell'esame e' fatta collegialmente dai docenti di
classe e da due docenti designati dal collegio dei docenti e nominati
dal direttore didattico. 
  4. Gli alunni  provenienti  da  scuola  privata  o  familiare  sono
ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione
di cui al comma 2. 
  5. Le prove suppletive degli esami  di  licenza  elementare  per  i
candidati assenti per gravi e comprovati  motivi  devono  concludersi
prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. 
  6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,  sentito  il
Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,  sono  stabilite  le
prove e le modalita' di svolgimento degli esami  di  idoneita'  e  di
licenza. 
  7. Per le prove di esame  sostenute  da  alunni  handicappati  sono
adottati i criteri stabiliti dall'articolo 318.