Art. 148. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per: a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civilta' cosi' individuati in base alla legge; b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali; c) "tutela", ogni attivita' diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali; d) "gestione", ogni attivita' diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalita' di tutela e di valorizzazione; e) "valorizzazione", ogni attivita' diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione; f) "attivita' culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte; g) "promozione", ogni attivita' diretta a suscitare e a sostenere le attivita' culturali.