(CODICE CIVILE-art. 1481)
                             Art. 1481. 
 
                      (Pericolo di rivendica). 
 
  Il compratore puo' sospendere il pagamento del  prezzo,  quando  ha
ragione di temere che la cosa  o  una  parte  di  essa  possa  essere
rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia. 
 
  Il pagamento non puo' essere sospeso se il  pericolo  era  noto  al
compratore al tempo della vendita.