Art. 1481.
(Pericolo di rivendica).
Il compratore puo' sospendere il pagamento del prezzo, quando ha
ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere
rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia.
Il pagamento non puo' essere sospeso se il pericolo era noto al
compratore al tempo della vendita.