Art. 1485.
(Chiamata in causa del venditore).
Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti
sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non
lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde
il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano
ragioni sufficienti per far respingere la domanda.
Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del
terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano
ragioni sufficienti per impedire l'evizione.