Art. 1489.
(Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi).
Se la cosa venduta e' gravata da oneri o da diritti reali o
personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non
sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia
avuto conoscenza puo' domandare la risoluzione del contratto oppure
una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 1480.
Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.