Articolo 149 
              Interventi non soggetti ad autorizzazione 
 
  1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma  5,  lettera
b)  e  dell'articolo  156,  comma  4,  non  e'   comunque   richiesta
l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146,  dall'articolo  147  e
dall'articolo 159: 
    a) per gli interventi di manutenzione  ordinaria,  straordinaria,
di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino
lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; 
    b)  per  gli  interventi  inerenti   l'esercizio   dell'attivita'
agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente  dello
stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre  opere  civili,  e
sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio; 
    c) per il taglio colturale, la forestazione,  la  riforestazione,
le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei
boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma  1,  lettera
g), purche'  previsti  ed  autorizzati  in  base  alla  normativa  in
materia.