(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 149)
                 Art. 149. (Art. 17 del Testo Unico) 
                       ALTRI SEGNALI LUMINOSI 

 
  Le colonnine luminose a luce gialla devono avere  una  altezza  non
inferiore ad un metro e devono essere  riservate  esclusivamente  per
indicare la presenza di salvagente di isole di traffico o comunque di
ostacoli sulla carreggiata. 
  Il perimetro del salvagente, delle isole di traffico e simili  puo'
anche essere segnalato mediante dispositivi a luce propria gialla o a
luce riflessa gialla applicati sui cordoni di contorno. 
  E' vietata l'installazione di colonnine luminose a luce  gialla  in
corrispondenza degli accessi alle stazioni di rifornimento carburante
e di servizio. 
  Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi  posti  per  indicare
l'accesso di  stazioni  di  rifornimento  devono  essere  colorati  a
strisce orizzontali bianche e azzurre. 
  E' consentita l'integrazione di tali segnali mediante  applicazioni
rifrangenti.