(Norme-art. 149)
                              Art. 149 
         (Regole da osservare prima dell'esame testimoniale) 
  1. L'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso  della
udienza  nessuna  delle  persone  citate  prima  di   deporre   possa
comunicare con alcuna delle parti o  con  i  difensori  o  consulenti
tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire  o  essere
altrimenti informata di cio' che si fa nell'aula di udienza.