Art. 149 
 
                             (Varianti) 
 
  1. Non sono considerati varianti in corso  d'opera  gli  interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
finalizzati a prevenire e ridurre  i  pericoli  di  danneggiamento  o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente
l'opera  e  che  non  comportino  una  variazione  in  aumento  o  in
diminuzione superiore al venti per cento del valore di  ogni  singola
categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo
complessivo contrattuale, qualora vi sia  disponibilita'  finanziaria
nel quadro economico tra  le  somme  a  disposizione  della  stazione
appaltante. 
  2.  Sono  ammesse,  nel  limite  del  venti  per  cento   in   piu'
dell'importo  contrattuale,  le  varianti  in  corso   d'opera   rese
necessarie, posta la natura e la specificita' dei beni sui  quali  si
interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti
imprevisti o  imprevedibili  nella  fase  progettuale,  per  adeguare
l'impostazione progettuale qualora cio' sia reso  necessario  per  la
salvaguardia  del  bene  e  per  il  perseguimento  degli   obiettivi
dell'intervento, nonche' le varianti  giustificate  dalla  evoluzione
dei criteri della disciplina del restauro.