(CODICE CIVILE-art. 1493)
                             Art. 1493. 
 
             (Effetti della risoluzione del contratto). 
 
  In caso di risoluzione del contratto il venditore  deve  restituire
il  prezzo  e  rimborsare  al  compratore  le  spese  e  i  pagamenti
legittimamente fatti per la vendita. 
 
  Il compratore deve restituire la cosa, se questa non e'  perita  in
conseguenza dei vizi.