(CODICE CIVILE-art. 1494)
                             Art. 1494. 
 
                      (Risarcimento del danno). 
 
  In ogni  caso  il  venditore  e'  tenuto  verso  il  compratore  al
risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa  i
vizi della cosa. 
 
  Il venditore deve altresi' risarcire al compratore i danni derivati
dai vizi della cosa.