(CODICE CIVILE-art. 1495)
                             Art. 1495. 
 
                (Termini e condizioni per l'azione). 
 
  Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non  denunzia  i
vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il  diverso
termine stabilito dalle parti o dalla legge. 
 
  La denunzia non e'  necessaria  se  il  venditore  ha  riconosciuto
l'esistenza del vizio o l'ha occultato. 
 
  L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;  ma
il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo'
sempre far valere la garanzia, purche' il vizio della cosa sia  stato
denunziato entro otto giorni  dalla  scoperta  e  prima  del  decorso
dell'anno dalla consegna.