Art. 1495.
(Termini e condizioni per l'azione).
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i
vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso
termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma
il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo'
sempre far valere la garanzia, purche' il vizio della cosa sia stato
denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso
dell'anno dalla consegna.