Art. 15.
         Natura e funzione del Casellario centrale infortuni
  1.   Il   Casellario  centrale  infortuni,  di  seguito  denominato
Casellario,  svolge  con  autonomia gestionale una funzione pubblica,
sotto  la  vigilanza  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
sociale,  avvalendosi  della  struttura e delle risorse organizzative
poste  a  disposizione  dall'INAIL,  il  quale provvede alle relative
necessita', determinate secondo le indicazioni dell'organo di governo
del  Casellario, di cui all'articolo 19, comma 2, mediante previsione
di spesa su separato capitolo nell'ambito del bilancio dell'Istituto.
  2.  Il  Casellario  e'  titolare  della  banca  dati, relativa agli
infortuni   professionali   e  non  professionali  ed  alle  malattie
professionali,  la  quale  viene  alimentata  dai  soggetti  indicati
nell'articolo 17, in seguito denominati utenti.