Art. 15. 
  (Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti) 
1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario  nazionale  in
materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute
e croniche,  particolarmente  per  i  soggetti  non  autosufficienti,
nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il  Ministro
per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, emanato di concerto
con i Ministri della sanita' e per le pari opportunita',  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da  riservare  ai
servizi a favore  delle  persone  anziane  non  autosufficienti,  per
favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza
domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta. 
2. Il Ministro per la solidarieta' sociale, con il  medesimo  decreto
di  cui  al  comma  1,  stabilisce  annualmente   le   modalita'   di
ripartizione dei  finanziamenti  in  base  a  criteri  ponderati  per
quantita' di popolazione, classi di eta' e incidenza  degli  anziani,
valutando altresi'  la  posizione  delle  regioni  e  delle  province
autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e
di reddito. In sede di prima applicazione della  presente  legge,  il
decreto di cui al comma 1 e' emanato entro novanta giorni dalla  data
della sua entrata in vigore. 
3. Una quota dei finanziamenti di cui al  comma  1  e'  riservata  ad
investimenti  e  progetti  integrati  tra   assistenza   e   sanita',
realizzati in rete con azioni e  programmi  coordinati  tra  soggetti
pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia  delle
persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare  secondo
gli indirizzi  indicati  dalla  presente  legge.  In  sede  di  prima
applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del
comma  1  sono  finalizzate  al  potenziamento  delle  attivita'   di
assistenza domiciliare integrata. 
4. Entro il 30 giugno  di  ogni  anno  le  regioni  destinatarie  dei
finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro
per la solidarieta' sociale  e  al  Ministro  della  sanita'  in  cui
espongono lo stato di attuazione degli  interventi  e  gli  obiettivi
conseguiti nelle attivita' svolte ai  sensi  del  presente  articolo,
formulando  anche  eventuali  proposte  per  interventi   innovativi.
Qualora una o piu' regioni non provvedano all'impegno contabile delle
quote di competenza entro i tempi indicati  nel  riparto  di  cui  al
comma 2, il Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con  il
Ministro della  sanita',  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
provvede alla rideterminazione  e  riassegnazione  dei  finanziamenti
alle regioni. 
 
          Nota all'art. 15, commi 1 e 4:
          -  Per  il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
          n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.