Art. 15. Gli interventi a favore degli iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale 1. Ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, art. 6, le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, si applicano agli studenti delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale. Conseguentemente si applicano a tali istituzioni le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi dal 19 al 23. 2. I servizi e gli interventi non destinati alla generalita' degli studenti di cui all'art. 2, sono concessi agli iscritti ai corsi di formazione cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione. 3. I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5. Le regioni, le province autonome e le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, per gli interventi di rispettiva competenza, determinano autonomamente gli specifici requisiti per la valutazione del merito ai fini della erogazione della seconda rata della borsa e della revoca dei benefici di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3. 4. Al fine di determinare il mantenimento dei benefici per gli anni successivi, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti delle singole istituzioni. Le regioni e le province autonome definiscono, sentite le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, le modalita' per la valutazione del merito ai fini dell'attribuzione dei benefici. 5. Agli studenti iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale si applicano le procedure di selezione dei beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali, le specifiche disposizioni in favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea e per gli studenti in situazione di handicap di cui al presente decreto. 6. Le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e di frequenza, nonche' da tutti gli eventuali contributi, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonche' gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsita' di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un'invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66 per cento. 7. Qualora le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale concedano borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.