Art. 15.
               Gli interventi a favore degli iscritti
               alle istituzioni per l'alta formazione
                        artistica e musicale
  1.  Ai  sensi  della  legge  21 dicembre  1999,  n. 508, art. 6, le
disposizioni  di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, si applicano
agli  studenti  delle  istituzioni  per l'alta formazione artistica e
musicale.   Conseguentemente  si  applicano  a  tali  istituzioni  le
disposizioni  di  cui  alla  legge  28 dicembre 1995, n. 549, art. 3,
commi dal 19 al 23.
  2.  I servizi e gli interventi non destinati alla generalita' degli
studenti  di  cui all'art. 2, sono concessi agli iscritti ai corsi di
formazione  cui  si  accede  con  il  possesso  del diploma di scuola
secondaria  di  secondo  grado, attivati dalle istituzioni per l'alta
formazione  artistica  e  musicale, per un periodo di tempo pari alla
durata  prevista  dai  rispettivi  ordinamenti  didattici,  a partire
dall'anno di prima iscrizione.
  3.  I  benefici  sono  attribuiti  agli  iscritti al primo anno che
presentino  i  requisiti  relativi  alla  condizione economica di cui
all'art.  5.  Le  regioni,  le province autonome e le istituzioni per
l'alta  formazione  artistica  e  musicale,  per  gli  interventi  di
rispettiva   competenza,   determinano  autonomamente  gli  specifici
requisiti  per  la  valutazione  del  merito ai fini della erogazione
della  seconda  rata  della  borsa e della revoca dei benefici di cui
all'art. 6, commi 1, 2 e 3.
  4. Al fine di determinare il mantenimento dei benefici per gli anni
successivi,  lo  studente  deve  possedere  i requisiti necessari per
l'ammissione,  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  delle  singole
istituzioni.  Le  regioni e le province autonome definiscono, sentite
le  istituzioni  per  l'alta  formazione  artistica  e  musicale,  le
modalita' per la valutazione del merito ai fini dell'attribuzione dei
benefici.
  5.  Agli  studenti  iscritti alle istituzioni per l'alta formazione
artistica  e  musicale  si  applicano  le  procedure di selezione dei
beneficiari,  le  tipologie  minime  ed  i  livelli  degli interventi
regionali,  le  specifiche  disposizioni  in  favore  degli  studenti
stranieri  non  appartenenti all'Unione europea e per gli studenti in
situazione di handicap di cui al presente decreto.
  6.  Le  istituzioni  per  l'alta  formazione  artistica  e musicale
esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e
di frequenza, nonche' da tutti gli eventuali contributi, gli studenti
beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonche' gli
studenti  risultati  idonei  al  conseguimento  delle borse di studio
concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsita' di
risorse  non  siano  risultati  beneficiari di tale provvidenza e gli
studenti  in  situazione  di handicap con un'invalidita' riconosciuta
pari o superiore al 66 per cento.
  7.  Qualora  le  istituzioni  per  l'alta  formazione  artistica  e
musicale  concedano  borse  di  studio  a favore di studenti capaci e
meritevoli  privi  di  mezzi,  si  applicano  le  disposizioni di cui
all'art. 12.