Art. 15. Commissario giudiziale 1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attivita' dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessita' la cui interruzione puo' provocare un grave pregiudizio alla collettivita'; b) l'interruzione dell'attivita' dell'ente puo' provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui e' situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. 2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita', il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attivita' in cui e' stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. 3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non puo' compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. 4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attivita' viene confiscato. 5. La prosecuzione dell'attivita' da parte del commissario non puo' essere disposta quando l'interruzione dell'attivita' consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.