Art. 15.
                 Scioglimento e disposizioni finali
  1.  Le  fondazioni  sono  sciolte  e poste in liquidazione nei casi
previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.
  2.  Per  l'esecuzione  della  liquidazione  gli enti di riferimento
nominano uno o piu' liquidatori.
  3.  I  beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono
devoluti a sostegno delle attivita' degli enti di riferimento secondo
modalita' previste dagli statuti.
  4.   Gli   enti  di  riferimento  provvedono  alla  nomina  e  alla
sostituzione  degli  amministratori  o  dei  rappresentanti quando le
disposizioni  contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi.
Sentiti  gli  amministratori,  promuovono  l'annullamento,  da  parte
dell'autorita' governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di
fondazione  e  allo  statuto, fermo quanto previsto dall'articolo 12,
comma  4,  nonche'  a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon
costume.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 maggio 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri    e,ad    interim,   Ministro
                              dell'universita'    e   della   ricerca
                              scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 108