ART. 15.
         (Disposizioni di attuazione e di semplificazione).

   1.  In  attesa della emanazione dei decreti previsti dall'articolo
69,  commi  8  e  11,  della  legge  21  novembre  2000,  n.  342, la
dichiarazione  di successione, con l'indicazione degli immobili e dei
diritti  immobiliari oggetto di successione, e' presentata secondo le
modalita'  stabilite  dagli  articoli  28  e seguenti del testo unico
delle   disposizioni   concernenti   l'imposta  sulle  successioni  e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
   2.  Per  gli  immobili  inclusi nella dichiarazione di successione
l'erede   ed   i   legatari   non  sono  obbligati  a  presentare  la
dichiarazione  ai  fini  dell'imposta  comunale sugli immobili (ICI).
L'ufficio   presso   il  quale  e'  presentata  la  dichiarazione  di
successione   ne  trasmette  una  copia  a  ciascun  comune  nel  cui
territorio sono ubicati gli immobili.
   3.  Nel caso in cui il defunto era residente all'estero, l'ufficio
finanziario  competente a ricevere la dichiarazione di successione e'
quello  nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza
italiana;  se quest'ultima non e' conosciuta, l'ufficio competente e'
quello di Roma.
 
          Note all'art. 15:
              - Per  il testo dell'art. 69, commi 8 e 11, della legge
          21 novembre  2000,  n.  342,  recante  "Misure  in  materia
          fiscale",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre
          2000,  n.  276,  supplemento ordinario, si rinvia alle note
          all'art. 17.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  28  del  decreto
          legislativo  31 ottobre 1990, n. 346, recante "Approvazione
          del  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta
          sulle  successioni  e donazioni", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, supplemento ordinario:
              "Art.  28  (articoli  35,  comma 1, 36 e 37 decreto del
          Presidente  della  Repubblica n. 637/1972. Art. 4, comma 4,
          legge  n. 880/1986) (Dichiarazione della successione). - 1.
          La  dichiarazione  della successione deve essere presentata
          all'ufficio   del  registro  competente,  che  ne  rilascia
          ricevuta;   puo'  essere  spedita  per  raccomandata  e  si
          considera  presentata,  in  tal  caso, nel giorno in cui e'
          consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul
          relativo involucro il timbro a calendario.
              2.  Sono  obbligati  a  presentare  la dichiarazione: i
          chiamati  all'eredita'  e  i  legatari,  anche  nel caso di
          apertura  della  successione  per  dichiarazione  di  morte
          presunta,  ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi
          nel   possesso   temporaneo   dei  beni  dell'assente;  gli
          amministratori  dell'eredita'  e  i curatori delle eredita'
          giacenti; gli esecutori testamentari.
              3.  La  dichiarazione della successione deve, a pena di
          nullita',  essere  redatta su stampato fornito dall'ufficio
          del  registro  o  conforme al modello approvato con decreto
          del   Ministro  delle  finanze  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale,  e  deve essere sottoscritta da almeno uno degli
          obbligati o da un suo rappresentante negoziale.
              4.   Se   piu'  soggetti  sono  obbligati  alla  stessa
          dichiarazione  questa non si considera omessa se presentata
          da uno solo.
              5.  I chiamati all'eredita' e i legatari sono esonerati
          dall'obbligo  della  dichiarazione  se,  anteriormente alla
          scadenza   del   termine   stabilito  nell'art.  31,  hanno
          rinunziato  all'eredita'  o  al  legato  o, non essendo nel
          possesso  di  beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un
          curatore  dell'eredita' a norma dell'art. 528, primo comma,
          del  codice  civile,  e ne hanno informato per raccomandata
          l'ufficio  del  registro,  allegando  copia autentica della
          dichiarazione di rinunzia all'eredita' o copia dell'istanza
          di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.
              6.  Se  dopo la presentazione della dichiarazione della
          successione   sopravviene  un  evento,  diverso  da  quelli
          indicati  all'art.  13,  comma 4, che da' luogo a mutamento
          della  devoluzione  dell'eredita'  o  del  legato ovvero ad
          applicazione  dell'imposta  in misura superiore, i soggetti
          obbligati,  anche  se  per  effetto  di tale evento, devono
          presentare  dichiarazione  sostitutiva  o  integrativa.  Si
          applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.
              7.  Non vi e' obbligo di dichiarazione se l'eredita' e'
          devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
          e  l'attivo  ereditario  ha  un valore non superiore a lire
          cinquantamilioni  e  non  comprende beni immobili o diritti
          reali  immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze
          ereditarie queste condizioni vengano a mancare.
              8. La dichiarazione nulla si considera omessa.".