Art. 15.
(Limiti  al  cumulo  dei  programmi  televisivi  e radiofonici e alla
raccolta  di  risorse  nel  sistema  integrato  delle  comunicazioni.
               Disposizioni in materia pubblicitaria)

1.   All'atto  della  completa  attuazione  del  piano  nazionale  di
assegnazione  delle  frequenze  radiofoniche  e televisive in tecnica
digitale,   uno  stesso  fornitore  di  contenuti,  anche  attraverso
societa'   qualificabili   come  controllate  o  collegate  ai  sensi
dell'articolo  2,  commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non   puo'  essere  titolare  di  autorizzazioni  che  consentano  di
diffondere  piu' del 20 per cento del totale dei programmi televisivi
o  piu'  del  20  per  cento dei programmi radiofonici irradiabili su
frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal
medesimo piano.
2.  Fermo  restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti
nei  singoli  mercati  che  compongono  il  sistema  integrato  delle
comunicazioni,  i  soggetti  tenuti all'iscrizione nel registro degli
operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma
6,  lettera  a),  numero  5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non
possono  ne'  direttamente,  ne'  attraverso  soggetti  controllati o
collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge
n.  249  del  1997,  conseguire  ricavi superiori al 20 per cento dei
ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento
del   servizio   pubblico   radiotelevisivo   al  netto  dei  diritti
dell'erario,  da  pubblicita'  nazionale  e  locale  anche  in  forma
diretta,   da  televendite,  da  sponsorizzazioni,  da  attivita'  di
diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di
azioni  sui  prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere
continuativo  e  da  provvidenze  pubbliche  erogate  direttamente ai
soggetti  esercenti  le  attivita'  indicate all'articolo 2, comma 1,
lettera  g),  da  offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e
dalla  vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e
fonografici  commercializzati  in  allegato, nonche' dalle agenzie di
stampa   a   carattere   nazionale,   dall'editoria   elettronica   e
annuaristica  anche  per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione
delle  opere  cinematografiche  nelle  diverse forme di fruizione del
pubblico.
4.  Le  imprese, anche attraverso societa' controllate o collegate, i
cui  ricavi  nel  settore  delle  telecomunicazioni, come definito ai
sensi  dell'articolo  18  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259,  sono  superiori  al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel
settore,   non   possono   conseguire  nel  sistema  integrato  delle
comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
5.  All'articolo  2,  comma  7,  primo periodo, della legge 31 luglio
1997,  n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai criteri indicati nei
commi 1 e 8" sono soppresse.
6.  I  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  televisiva  in  ambito
nazionale  attraverso  piu'  di  una  rete  non possono, prima del 31
dicembre  2010,  acquisire  partecipazioni  in  imprese  editrici  di
giornali  quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese
editrici  di  giornali  quotidiani.  Il divieto si applica anche alle
imprese  controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile.
7.  Secondo  le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della
direttiva   89/552/CEE  del  Consiglio,  del  3  ottobre  1989,  come
sostituito  dalla  direttiva  97/36/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  30  giugno  1997,  e fermi restando i limiti orari e
giornalieri  di  affollamento  pubblicitario  indicati  nella legge 6
agosto  1990,  n. 223, all'articolo 8 della medesima legge n. 223 del
1990,   e   successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
a)  al  comma  7, la parola: "messaggi" e' sostituita dalla seguente:
"spot";
b)  al  comma  9-bis, al primo periodo, dopo le parole: "se comprende
forme  di pubblicita'" sono inserite le seguenti: "diverse dagli spot
pubblicitari"  e  le  parole:  "le forme di pubblicita' diverse dalle
offerte  di  cui  al  presente comma" sono sostituite dalle seguenti:
"gli  spot  pubblicitari" e, al secondo periodo, la parola: "offerte"
e'   sostituita  dalle  seguenti:  "pubblicita'  diverse  dagli  spot
pubblicitari".
8.  L'articolo  10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e' sostituito dal
seguente:
"Art.  10.  -  (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della
lettura).  -  1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative,
promosse  da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori
editoriali  e  librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei
confronti  del  libro  e  della  lettura, trasmessi gratuitamente o a
condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche
e  private,  non  sono  considerati  ai  fini  del calcolo dei limiti
massimi  di  cui a ll'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni".
 
          Note all'art. 15
              -  Per  l'art.  2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio
          1997, n. 249, si vedano note all'art. 14.
              -  L'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5) della legge
          31    luglio    1997,   n.   249,   recante:   «Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui  sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, e' il seguente:
              «Art.    1    (Autorita'    per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni). - (Omissis).
              6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi individuate:
                a) la  commissione  per  le  infrastrutture e le reti
          esercita le seguenti funzioni:
                (omissis);
                5)  cura  la  tenuta  del registro degli operatori di
          comunicazione  al quale si devono iscrivere in virtu' della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di  autorizzazione  in base alla vigente normativa da parte
          dell'Autorita'   o  delle  amministrazioni  competenti,  le
          imprese   concessionarie   di  pubblicita'  da  trasmettere
          mediante  impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
          su   giornali   quotidiani   o  periodici,  le  imprese  di
          produzione  e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici e
          televisivi,   nonche'   le  imprese  editrici  di  giornali
          quotidiani,  di  periodici o riviste e le agenzie di stampa
          di  carattere  nazionale,  nonche' le imprese fornitrici di
          servizi  telematici  e  di  telecomunicazioni  ivi compresa
          l'editoria   elettronica  e  digitale;  nel  registro  sono
          altresi'  censite  le infrastrutture di diffusione operanti
          nel   territorio  nazionale.  L'Autorita'  adotta  apposito
          regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
          per  la  definizione  dei  criteri  di  individuazione  dei
          soggetti  tenuti  all'iscrizione  diversi  da  quelli  gia'
          iscritti  al  registro alla data di entrata in vigore della
          presente legge;
              (Omissis).».
              -  L'art. 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
          259, concernente: «Codice delle comunicazioni elettroniche»
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003, e' il seguente:
              «Art.  18  (Procedura per la definizione dei mercati) -
          1.   L'Autorita',  tenendo  in  massima  considerazione  le
          Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e
          servizi  del  settore  delle comunicazioni elettroniche, di
          seguito   denominate   «le  raccomandazioni»,  e  le  linee
          direttrici,  definisce i mercati rilevanti conformemente ai
          principi  del  diritto della concorrenza e sulla base delle
          caratteristiche  e  della  struttura  del mercato nazionale
          delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati
          diversi   da   quelli  individuati  nelle  raccomandazioni,
          l'Autorita'  applica la procedura di cui agli articoli 11 e
          12.».
              - Per l'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n.
          249, si vedano note all'art. 14.
              L'art. 2359 del codice civile e' il seguente:
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.».
              -  L'art.  18 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio,
          del   3 ottobre   1989,  come  sostituito  dalla  direttiva
          97/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del
          30 giugno 1997, e' il seguente:
              «Art.  18  - 1. La proporzione di tempo di trasmissione
          destinata  agli  spot  di  televendita, spot pubblicitari e
          altre  forme di pubblicita', ad eccezione delle finestre di
          televendita di cui all'art. 18-bis, non deve superare il 20
          %  del  tempo  di  trasmissione  quotidiano.  Il  tempo  di
          trasmissione  per spot pubblicitari non deve superare il 15
          % del tempo di trasmissione quotidiano.
              2.  La  proporzione  di  spot pubblicitari e di spot di
          televendita  in  una  determinata  ora  d'orologio non deve
          superare il 20 %;
              3.  Ai  fini  del  presente  articolo, non sono inclusi
          nella nozione di «pubblicita»:
                gli   annunci   dell'emittente   relativi  ai  propri
          programmi  e ai prodotti collaterali da questi direttamente
          derivati;
                gli  annunci  di  servizio  pubblico  e gli appelli a
          scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.».
              -  Per  l'art.  8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
          vedano note all'art. 5.
              -  La  legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: «Nuove norme
          sull'editoria  e  sui  prodotti editoriali e modifiche alla
          legge  5 agosto  1981, n. 416» e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 21 marzo 2001, n. 67.