Art. 15.
                       (Trattamento economico)
1.  A  decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
quadriennale  e'  corrisposta  una paga netta giornaliera determinata
nelle  misure  percentuali,  previste  dalla  tabella B allegata alla
presente  legge,  riferite  al  valore  giornaliero  dello  stipendio
iniziale  lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la
retribuzione  mensile  del  grado iniziale dei volontari di truppa in
servizio  permanente.  Per compensare l'attivita' effettuata oltre il
normale  orario  di  servizio,  fatta salva la previsione di adeguati
turni  di  riposo  per  il  recupero  psico-fisico disciplinati dalla
normativa  vigente  in  materia  per  le Forze armate, e' corrisposta
l'indennita' di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215.
2.  A decorrere dal 1 gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma
biennale  sono  attribuiti  il  parametro stipendiale e gli assegni a
carattere  fisso  e  continuativo  spettanti  al  grado  iniziale dei
volontari   di   truppa   in   servizio  permanente.  Dalla  data  di
attribuzione    del   predetto   trattamento   economico   cessa   la
corresponsione  dell'indennita'  di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
 
          Nota all'art. 15:
              - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 3, del citato
          decreto legislativo n. 215/2001:
              «Art.  15  (Volontari  di  truppa  in  ferma breve e in
          rafferma). 1.-2. (Omissis).
              3.   Ai   fini   dell'armonizzazione   del  trattamento
          economico  con quello dei volontari in servizio permanente,
          al  personale  volontario  in  ferma breve o in rafferma e'
          corrisposta  un'indennita'  mensile pari a L. 200.000 volta
          anche  a compensare l'attivita' effettuata oltre il normale
          orario di servizio.».