Art. 15.
                          Norme transitorie
  1.  Ai  fini  della  riqualificazione  periodica,  la  cadenza  dei
controlli  prevista  dalle  Tabelle  di  cui  agli allegati A e B, si
applica  a  partire  dalla  data  della  dichiarazione  di  messa  in
servizio.
  2.  Per  le  attrezzature  che  alla  data di entrata in vigore del
presente  decreto  sono  gia'  sottoposte  alle verifiche d'esercizio
previste   dalla   normativa   previgente,  le  norme  relative  alla
riqualificazione   periodica  si  applicano  a  partire  dalla  prima
verifica periodica in scadenza.
  3.  Per  le attrezzature certificate secondo il decreto legislativo
n.  93/2000,  per le quali e' stata gia' presentata denuncia di messa
in  esercizio  all'ISPESL alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  e  non  e' stata ancora effettuata la relativa verifica, la
stessa  e'  intesa  come  dichiarazione  di  messa  in  servizio e la
documentazione  gia'  presentata  e' integrata per adeguarla a quanto
previsto dal presente decreto.
  4.  Per  le  attrezzature  fabbricate  in  osservanza  del  decreto
legislativo  n.  311/1991,  che  non hanno ancora subito le verifiche
omologative  di primo impianto, si applicano le disposizioni previste
ai precedenti commi.
  5. Le attrezzature quali valvole, tubazioni e accessori a pressione
gia'  commercializzate  alla  data del 29 maggio 2002, possono essere
installate   su   attrezzature  a  pressione  collaudate  secondo  la
normativa nazionale previgente.
  6.  Le  attrezzature di cui al comma 5 possono essere installate su
attrezzature   certificate   secondo   le  disposizioni  del  decreto
legislativo  n.  93/2000  a  condizione  che  siano sottoposte ad una
procedura di conformita' prevista dal citato decreto.
  7.  In  entrambi  i  casi  di cui ai commi 5 e 6 occorre dimostrare
l'avvenuta commercializzazione entro il 29 maggio 2002.
 
          Note all'art. 15:
              - Per  il  riferimento al testo del decreto legislativo
          25 febbraio 2000, n. 93, si veda la nota all'art. 14;
              - Per  il  riferimento al testo del decreto legislativo
          27 settembre  1991,  n. 311, «Attuazione delle direttive n.
          87/404/CEE   e  n.  90/488/CEE  in  materia  di  recipienti
          semplici  a  pressione,  a  norma  dell'art. 56 della legge
          29 dicembre 1990, n. 428, si veda la nota all'art. 1;