Art. 15. 
                         Associazioni fisse 
  1. Nel caso di medicinali  veterinari  contenenti  sostanze  attive
presenti nella composizione di medicinali veterinari autorizzati,  ma
non ancora usate in associazione a fini  terapeutici,  devono  essere
forniti, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera j), nn. 2) e 3),
i risultati delle prove d'innocuita', degli  studi  dei  residui,  se
necessari,  e  delle  nuove   prove   precliniche   o   delle   nuove
sperimentazioni  cliniche  relative  all'associazione,  ma   non   e'
necessario  fornire  documentazione  scientifica  relativa  ad   ogni
singola sostanza attiva.