Art. 15.
          Farmacie ospedaliere autorizzate alla produzione
  1.  Ai  sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24
giugno  2003,  n.  211, le farmacie operanti in strutture ospedaliere
pubbliche  o  ad  esse  equiparate, nonche' in Istituti di ricovero e
cura  a  carattere  scientifico  privati,  sono  autorizzate,  con il
presente  decreto,  anche in assenza di quanto previsto dall'articolo
13,  comma  2,  del  medesimo decreto legislativo, alla produzione di
medicinali  sperimentali,  con  esclusione  di medicinali per terapia
genica,  cellulare  o contenenti organismi geneticamente modificati e
con  l'esclusione  dei radiofarmaci di cui al successivo articolo 16,
purche':
    a)  il  farmacista  responsabile  della  produzione  abbia svolto
attivita'  pratica di preparazione di medicinali per almeno 2 anni in
farmacia  ospedaliera e si assuma la responsabilita' della produzione
di  cui  al  presente articolo, nonche' dello svolgimento dei compiti
attribuiti  alla persona qualificata ai sensi dell'articolo 13, commi
3,  lettera  a),  e  4,  escluso  il  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
    b)   detti   medicinali   siano   utilizzati  esclusivamente  per
sperimentazioni non a fini industriali;
    c)  detti medicinali siano utilizzati esclusivamente per soggetti
in  trattamento  nella  struttura  di  appartenenza  o  presso  altre
strutture  partecipanti  alla stessa sperimentazione multicentrica in
Italia e, in tale caso, ceduti senza fini di lucro;
    d)  detti  medicinali siano prodotti in conformita' alle norme di
buona  preparazione  in  farmacia,  secondo la vigente edizione della
Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
    e)  il  responsabile  legale  delle  istituzioni  ove  operano le
suddette farmacie, trasmetta all'AIFA una dichiarazione attestante il
possesso  dei  requisiti  di  cui al presente comma, almeno 60 giorni
prima dell'avvio di tale produzione.
  2.   L'autorizzazione   di   cui   al  comma  1  si  applica  anche
all'importazione  di  medicinali,  purche', per le parti applicabili,
siano rispettati i requisiti di cui al comma 1 medesimo, e purche' il
farmacista  responsabile  della produzione di cui al comma 1, lettera
a), si assuma la responsabilita':
    a) dei compiti previsti dall'articolo 13, commi 3, lettere a), b)
e  c),  e  4,  del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, per le
parti applicabili;
    b)  dei  compiti  previsti  dall'articolo  68,  comma  3, secondo
periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
    c) di ottenere da struttura specificatamente autorizzata ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211,  un  rilascio  di  lotto  a seguito di tutte le analisi, prove o
verifiche  pertinenti  e  necessarie  per  confermare  la qualita' di
quanto  importato,  nei casi in cui lo stesso farmacista responsabile
non  abbia  ottenuto  la  documentazione  attestante che i medicinali
importati  siano  stati  prodotti  e  controllati secondo i requisiti
almeno equivalenti a quelli previsti dalle normative comunitarie.
  3.  L'AIFA  puo'  disporre  le ispezioni di cui all'articolo 15 del
decreto  legislativo  24 giugno 2003, n. 211 al fine di verificare il
possesso dei requisiti di cui al presente articolo ed il mantenimento
di  detti requisiti. In caso di farmacia ospedaliera che non possegga
uno o piu' dei suddetti requisiti, l'AIFA sospende per dette farmacie
l'autorizzazione di cui al presente articolo, per un periodo di tempo
da  6  mesi  a  12  mesi, fatta salva la necessita' di conformarsi ai
richiamati requisiti.
  4. Nessuna spesa o tariffa e' dovuta dalle strutture pubbliche o ad
esse  equiparate  di  cui  al  presente  articolo  per  le  eventuali
ispezioni o autorizzazioni di cui al presente decreto.
 
          Note all'art. 15:
              - Per l'art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
          n. 211, vedi note all'art. 2.
              - L'art. 68, comma 3, del citato decreto legislativo 24
          aprile 2006, n. 219, cosi' recita:
              «Art. 68 (Controllo di qualita). - 1.-2. (omissis).
              3.  Per  i  medicinali sperimentali, il promotore della
          sperimentazione  fa  si'  che  il  laboratorio  esterno sia
          conforme   ai   requisiti   descritti   nella   domanda  di
          autorizzazione  della  sperimentazione, di cui all'articolo
          9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
          Quando i prodotti sono importati da paesi terzi, le analisi
          non  sono  obbligatorie,  ferma restando la responsabilita'
          dell'importatore  di  verificare  che essi siano prodotti e
          controllati  secondo  standard  almeno equivalenti a quelli
          previsti dalle normative comunitarie.».
              - Per l'art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
          n. 211, vedi note all'art. 1.