Art. 15. 
                      Misure generali di tutela 
 
  1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza  dei
lavoratori nei luoghi di lavoro sono: 
   a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 
    b) la programmazione della prevenzione, mirata  ad  un  complesso
che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente
e dell'organizzazione del lavoro; 
    c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non  sia  possibile,  la
loro riduzione al minimo in relazione alle  conoscenze  acquisite  in
base al progresso tecnico; 
    d) il rispetto dei principi  ergonomici  nell'organizzazione  del
lavoro, nella concezione dei posti  di  lavoro,  nella  scelta  delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro  e  produzione,
in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro
monotono e di quello ripetitivo; 
    e) la riduzione dei rischi alla fonte; 
    f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non  lo
e', o e' meno pericoloso; 
    g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o
che possono essere, esposti al rischio; 
    h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici  e  biologici
sui luoghi di lavoro; 
    i) la priorita' delle misure di  protezione  collettiva  rispetto
alle misure di protezione individuale; 
    l) il controllo sanitario dei lavoratori; 
    m) l'allontanamento del lavoratore  dall'esposizione  al  rischio
per motivi sanitari inerenti  la  sua  persona  e  l'adibizione,  ove
possibile, ad altra mansione; 
    n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 
    o)  l'informazione  e  formazione  adeguate  per  dirigenti  e  i
preposti; 
    p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti  dei
lavoratori per la sicurezza; 
    q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori; 
    r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 
    s) la  partecipazione  e  consultazione  dei  rappresentanti  dei
lavoratori per la sicurezza; 
    t)  la  programmazione  delle  misure  ritenute   opportune   per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,  anche
attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; 
    u) le misure di emergenza da attuare in caso di  primo  soccorso,
di lotta antincendio, di evacuazione dei  lavoratori  e  di  pericolo
grave e immediato; 
    v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
    z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,  impianti,
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza  in  conformita'
alla indicazione dei fabbricanti. 
  2. Le misure relative alla sicurezza,  all'igiene  ed  alla  salute
durante  il  lavoro  non  devono  in  nessun  caso  comportare  oneri
finanziari per i lavoratori.