Art. 15.
                    (Fondo nazionale di garanzia
                      per i servizi turistici)

1.  All'articolo  86, comma 1, lettera f), del codice del consumo, di
cui  al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole:
"di  cui  all'articolo  100"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "nonche'
dichiarazione   che   il  venditore  o  l'organizzatore  concorre  ad
alimentare  il  suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del
citato articolo 100".
2. All'articolo 100 del citato codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis.  Le  istanze  di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun
termine di decadenza".
 
          Note all'art. 15:
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  86  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
          norma  dell'art.  7 della L. 29 luglio 2003, n. 229), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
             «Art. 86 (Elementi del contratto di vendita di pacchetti
          turistici). - 1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
              a)  destinazione,  durata, data d'inizio e conclusione,
          qualora  sia  previsto  un soggiorno frazionato, durata del
          medesimo con relative date di inizio e fine;
              b)  nome,  indirizzo,  numero  di  telefono  ed estremi
          dell'autorizzazione   all'esercizio   dell'organizzatore  o
          venditore che sottoscrive il contratto;
              c)  prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua
          revisione,  diritti  e  tasse  sui  servizi di atterraggio,
          sbarco  ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri
          posti a carico del viaggiatore;
              d)  importo,  comunque non superiore al venticinque per
          cento  del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione,
          nonche'  il termine per il pagamento del saldo; il suddetto
          importo  e'  versato  a titolo di caparra ma gli effetti di
          cui  all'  art.  1385  del  codice  civile non si producono
          qualora  il  recesso  dipenda  da  fatto  sopraggiunto  non
          imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento
          della controparte;
              e)   estremi   della  copertura  assicurativa  e  delle
          ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
              f)  presupposti  e modalita' di intervento del fondo di
          garanzia  di  cui all'art. 100 nonche' dichiarazione che il
          venditore  o  l'organizzatore  concorre  ad  alimentare  il
          suddetto  fondo  nella  misura  stabilita  dal  comma 2 del
          citato art. 100;
              g)  mezzi,  caratteristiche  e  tipologie di trasporto,
          data,  ora,  luogo  della  partenza  e del ritorno, tipo di
          posto assegnato;
              h)  ove  il pacchetto turistico includa la sistemazione
          in   albergo,  l'ubicazione,  la  categoria  turistica,  il
          livello,  l'eventuale  idoneita' all'accoglienza di persone
          disabili,   nonche'   le   principali  caratteristiche,  la
          conformita'   alla   regolamentazione  dello  Stato  membro
          ospitante, i pasti forniti;
              i)  itinerario,  visite,  escursioni  o  altri  servizi
          inclusi  nel  pacchetto turistico, ivi compresa la presenza
          di accompagnatori e guide turistiche;
              l)   termine  entro  cui  il  consumatore  deve  essere
          informato  dell'annullamento  del  viaggio  per  la mancata
          adesione  del  numero minimo dei partecipanti eventualmente
          previsto;
              m)   accordi  specifici  sulle  modalita'  del  viaggio
          espressamente  convenuti tra l'organizzatore o il venditore
          e il consumatore al momento della prenotazione;
              n)  eventuali  spese poste a carico del consumatore per
          la cessione del contratto ad un terzo;
              o)   termine   entro   il  quale  il  consumatore  deve
          presentare   reclamo   per   l'inadempimento  o  l'inesatta
          esecuzione del contratto;
              p)   termine   entro   il  quale  il  consumatore  deve
          comunicare  la  propria  scelta in relazione alle modifiche
          delle condizioni contrattuali di cui all'art. 91.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 100 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 206 del 2005, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  100 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo nazionale
          di  garanzia,  per  consentire,  in caso di insolvenza o di
          fallimento  del venditore o dell'organizzatore, il rimborso
          del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso
          di  viaggi  all'estero,  nonche'  per fornire una immediata
          disponibilita'  economica  in  caso  di  rientro forzato di
          turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze,
          imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
             2.  Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari
          al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di
          assicurazione  obbligatoria  di  cui  all'art.  99,  che e'
          versata  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, al fondo di cui al comma 1.
             3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma
          1,  nei limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi'
          come determinata ai sensi del comma 2.
             3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette
          ad alcun termine di decadenza.
             4.  Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei
          confronti del soggetto inadempiente.
             5. Le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo
          sono  determinate  con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo
          economico  e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
          Fino  alla  data di entrata in vigore del decreto di cui al
          presente comma, restano in vigore le disposizioni di cui al
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349.».