ART. 15
         (Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  25,  comma 1,  del  decreto,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
   a) la  lettera  c)  e'  sostituita dalla seguente: "c) istituisce,
aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilita', una cartella
sanitaria  e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria;  tale  cartella e' conservata con salvaguardia del segreto
professionale   e,   salvo   il  tempo  strettamente  necessario  per
l'esecuzione  della  sorveglianza  sanitaria  e  la  trascrizione dei
relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento
della nomina del medico competente;".
   b) la  lettera  e)  e'  sostituita dalla seguente: "e) consegna al
lavoratore,  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro, copia della
cartella  sanitaria  e  di  rischio,  e  gli fornisce le informazioni
necessarie  relative  alla  conservazione della medesima; l'originale
della  cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di
quanto  disposto  dal  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da
parte  del  datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso
termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;";
   c) la lettera f) e' soppressa.