Art. 15 
 
 
                     Sistema europeo di codifica 
 
  1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo  8,  comma  6,
del decreto legislativo n. 191 del 2007, a ciascun  materiale  donato
e' attribuito un codice d'identificazione unico europeo, al  fine  di
garantire   un'adeguata   identificazione   del   donatore    e    la
rintracciabilita' di tutti i materiali  donati,  nonche'  di  fornire
informazioni sulle  caratteristiche  e  proprieta'  fondamentali  dei
tessuti e cellule. Il codice comprende almeno le informazioni di  cui
all'allegato XI. 
 
          Note all'art. 15: 
              - L'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo  n.
          191, cosi' recita: 
              «6. Con apposito decreto di  recepimento  di  direttive
          tecniche europee adottato dal  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'
          data  attuazione  alle  procedure  volte  a  garantire   la
          tracciabilita' a livello  comunitario,  formulate  in  sede
          europea.».