Art. 15 
               Attribuzioni del Ministero della difesa 
 
1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i  compiti
spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare  dello
Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della
pace,  partecipazione  a   organismi   internazionali   di   settore,
pianificazione generale e operativa delle Forze armate e  interforze,
pianificazione  relativa  all'area  industriale  di  interesse  della
Difesa. 
2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e  i
compiti concernenti le seguenti aree: 
a) area tecnico  operativa:  difesa  e  sicurezza  dello  Stato,  del
territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime  e  aree,
pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con
i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni
anche  multinazionali  per  interventi   a   supporto   della   pace;
partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in
materia di  difesa  e  sicurezza  militare  o  le  cui  deliberazioni
comportino  effetti  sulla  difesa  nazionale  e   attuazione   delle
decisioni da questi adottate;  rapporti  con  le  autorita'  militari
degli altri Stati;  informativa  al  Parlamento  sull'evoluzione  del
quadro  strategico  e  degli  impegni   operativi;   classificazione,
organizzazione  e  funzionamento  degli  enti  dell'area   operativa;
interventi  di  tutela  ambientale,  concorso  nelle   attivita'   di
protezione  civile  su  disposizione  del  Governo,   concorso   alla
salvaguardia delle libere istituzioni e il bene  della  collettivita'
nazionale nei casi di pubbliche calamita'; 
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica  degli
armamenti  e  relativi  programmi  di  cooperazione   internazionale;
conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo  strumento
militare; bilancio e  affari  finanziari;  ispezioni  amministrative;
affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali  del
personale  militare  e  civile;   armamenti   terrestri,   navali   e
aeronautici; telecomunicazioni, informatica  e  tecnologie  avanzate;
lavori  e  demanio;  commissariato  e  servizi   generali;   leva   e
reclutamento; sanita' militare;  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,
approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma;  programmi  di
studio nel  settore  delle  nuove  tecnologie  per  lo  sviluppo  dei
programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale  pubblica
e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti
dell'area tecnico industriale. 
3. Il Ministero della difesa svolge i compiti di cui agli articoli 21
e 22.