Art. 15 
 
    Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione 
 
  1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione del  pedaggio  sulle
autostrade e sui raccordi autostradali in gestione  diretta  di  ANAS
SpA,  in  relazione  ai  costi  di  investimento  e  di  manutenzione
straordinaria  oltre  che  quelli  relativi  alla  gestione,  nonche'
l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio. 
  2. In fase transitoria, a decorrere dal primo  giorno  del  secondo
mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto  e
fino alla data di  applicazione  dei  pedaggi  di  cui  al  comma  1,
comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. e' autorizzata ad
applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per  le
classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5, presso le stazioni  di  esazione  delle  autostrade  a  pedaggio
assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i
raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al
precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM  di  cui  al
comma 1. Gli importi  delle  maggiorazioni  sono  da  intendersi  IVA
esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui  al  presente  comma  non
potranno comunque comportare  un  incremento  superiore  al  25%  del
pedaggio altrimenti dovuto. 
  3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1  e  2  vanno  a
riduzione dei contributi annui dovuti dallo  Stato  per  investimenti
relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche  in
corso di esecuzione. 
  4. La misura del canone  annuo  corrisposto  direttamente  ad  ANAS
S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della  legge  27  dicembre
2006 n. 296 e del comma 9  bis  dell'art.  19  del  decreto-legge  1°
luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge  3  agosto
2009 n. 102, e' integrata di un importo, calcolato sulla  percorrenza
chilometrica, pari a: 
    a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello
di entrata in vigore del presente comma; 
    b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011. 
  5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a  titolo  di  corrispettivo  del
contratto  di  programma-parte  servizi  sono   ridotti   in   misura
corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione  del
comma 4. 
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico e il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, e' stabilito a  decorrere  dall'anno
2010  un  canone  aggiuntivo   annuale,   finalizzato   alla   tutela
ambientale, che i soggetti titolari  di  una  concessione  di  grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico versano  all'entrata  dello
Stato. Con il medesimo decreto  e'  determinato,  in  relazione  alla
potenza  nominale  media  degli  impianti,  l'ammontare  del   canone
aggiuntivo in misura non superiore al  canone  vigente  per  ciascuna
concessione, nonche' il termine e le modalita' di versamento.