Art. 15. 
 
(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del
      1992, in materia di circolazione delle macchine agricole) 
 
  1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285  del
1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti:
«valida per due anni». 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1   si   applicano   alle
autorizzazioni rilasciate successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. Sono  conseguentemente  raddoppiati  gli
importi dell'imposta di bollo  dovuta  ai  sensi  dell'articolo  104,
comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992,  e,  ove  previsti,
degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento. 
  3. Al comma 3 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285  del
1992 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  salvo  che
l'autorizzazione per circolare ivi prevista e' valida per un  anno  e
rinnovabile». 
  4. Il Governo, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 206 del
regolamento,  nel  senso  di  prevedere  che  le  attrezzature  delle
macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attivita' di
manutenzione  e  di  tutela  del   territorio,   disciplinandone   le
modalita'. 
 
 
          Note all'art. 15. 
            - Si riporta il comma 8  dell'articolo  104  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            8. Le macchine agricole  che  per  necessita'  funzionali
          hanno sagome e masse eccedenti quelle  previste  nei  commi
          dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di
          tipo portato o semiportato, che non  rientrano  nei  limiti
          stabiliti nel comma 7, sono considerate  macchine  agricole
          eccezionali  e  devono  essere  munite,  per  circolare  su
          strada,  dell'autorizzazione  valida   per   due   anni   e
          rinnovabile,  rilasciata  dal  compartimento  A.N.A.S.   di
          partenza per le strade statali e dalla regione di  partenza
          per la rimanente rete stradale. 
            - Si riporta il comma 3  dell'articolo  114  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            3. Le macchine operatrici per circolare  su  strada  sono
          soggette altresi' alla disciplina prevista  dagli  articoli
          99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le  macchine  operatrici  che
          per necessita' funzionali hanno sagome  e  massa  eccedenti
          quelle previste dagli articoli 61  e  62  sono  considerate
          macchine operatrici eccezionali; ad esse  si  applicano  le
          norme  previste  dall'art.  104,   comma   8,   salvo   che
          l'autorizzazione per circolare ivi prevista e'  valida  per
          un anno e rinnovabile. 
            - Il testo dell'articolo 206 del decreto  del  Presidente
          della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  Regolamento  di
          esecuzione e di attuazione del nuovo codice  della  strada,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  1992,  n.
          303, S.O, cosi' recita: 
            Art. 206. (Art. 57 Cod. Str.) Attrezzature delle macchine
          agricole. 
            1.  Le  attrezzature   delle   macchine   agricole   sono
          apparecchiature  utilizzate   per   l'effettuazione   delle
          attivita' agricole e  forestali  di  cui  all'articolo  57,
          comma 1, del codice. 
            2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di
          cui al comma 1 si distinguono  in  attrezzature  portate  e
          semiportate;  entrambi  i   tipi   di   attrezzature   sono
          agganciate agli appositi attacchi  montati  sulla  macchina
          agricola. 
            3. Sono attrezzature portate quelle la  cui  massa  viene
          integralmente trasmessa alla  strada  tramite  la  macchina
          agricola. 
            4. Sono attrezzature  semiportate  quelle  la  cui  massa
          viene parzialmente trasmessa  alla  strada  dalla  o  dalle
          ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso  gli
          appositi  attacchi  devono  consentire   una   oscillazione
          dell'attrezzatura sul piano verticale. 
            5.  Sono  fatte  salve,   in   quanto   applicabili,   le
          disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572  e
          successive modificazioni.