Art. 15. 
(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla
                      criminalita' organizzata) 
 
1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.  345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.  410,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti: 
«d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna; 
e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna; 
f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia»; 
b)  al  comma  3,  le  parole:   «nonche'   dell'organismo   previsto
dall'articolo 3»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nonche'  della
Direzione investigativa antimafia». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  29
          ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 30 dicembre  1991,  n.  410,  recante:  «Disposizioni
          urgenti per il coordinamento delle attivita' informative  e
          investigative   nella   lotta   contro   la    criminalita'
          organizzata» come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Consiglio  generale  per   la   lotta   alla
          criminalita'  organizzata).  -  1.  Presso   il   Ministero
          dell'interno e' istituito  il  Consiglio  generale  per  la
          lotta  alla  criminalita'   organizzata,   presieduto   dal
          Ministro   dell'interno   quale   responsabile    dell'alta
          direzione e  del  coordinamento  in  materia  di  ordine  e
          sicurezza pubblica. Il Consiglio e' composto: 
                a) dal Capo della polizia - Direttore generale  della
          pubblica sicurezza; 
                b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
                c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di
          finanza; 
                d)  dal   direttore   dell'Agenzia   informazioni   e
          sicurezza interna; 
                e)  dal   direttore   dell'Agenzia   informazioni   e
          sicurezza esterna; 
                f)  dal  direttore  della   Direzione   investigativa
          antimafia. 
              2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita'
          organizzata  provvede,  per  lo  specifico  settore   della
          criminalita' organizzata, a: 
                a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee  di
          prevenzione anticrimine e per le  attivita'  investigative,
          determinando la ripartizione dei compiti tra  le  forze  di
          polizia per aree, settori  di  attivita'  e  tipologia  dei
          fenomeni criminali, tenuto conto dei  servizi  affidati  ai
          relativi uffici e strutture, e in primo luogo  a  quelli  a
          carattere  interforze,  operanti  a  livello   centrale   e
          territoriale; 
                b) individuare le risorse, i mezzi e le  attrezzature
          occorrenti al funzionamento dei  servizi  e  a  fissarne  i
          criteri per razionalizzarne l'impiego; 
                c) verificare periodicamente i  risultati  conseguiti
          in relazione agli obiettivi  strategici  delineati  e  alle
          direttive impartite, proponendo,  ove  occorra,  l'adozione
          dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni  e
          ad accertare responsabilita' e inadempienze; 
                d) concorrere  a  determinare  le  direttive  per  lo
          svolgimento delle attivita' di coordinamento e di controllo
          da  parte  dei  prefetti   dei   capoluoghi   di   regione,
          nell'ambito dei poteri delegati agli stessi. 
              3. Il Consiglio generale emana  apposite  direttive  da
          attuarsi a cura degli uffici e  servizi  appartenenti  alle
          singole  forze  di   polizia,   nonche'   della   Direzione
          investigativa antimafia. 
              4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione
          delle forze di  polizia  del  Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza  sono  attribuite  le  funzioni   di   assistenza
          tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio».