Art. 15 
 
 
                      Requisiti di onorabilita' 
 
  1.  Non  possono  essere  iscritti  nell'elenco  degli  agenti   in
attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, coloro
che: 
    a) si trovano  in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; 
    b)  sono  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956,  n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli  effetti  della
riabilitazione; 
    c) sono stati condannati con  sentenza  irrevocabile,  salvi  gli
effetti della riabilitazione: 
      1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme  che
disciplinano   l'attivita'    bancaria,    finanziaria,    mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori  mobiliari,
di strumenti di pagamento; 
      2) a pena detentiva per uno dei reati previsti  nel  titolo  XI
del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo  1942,
n. 267; 
      3) a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un
reato contro la pubblica amministrazione, contro  la  fede  pubblica,
contro il patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia
pubblica ovvero per delitto in materia tributaria; 
      4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo. 
  2. Non possono essere  altresi'  iscritti  nell'elenco  coloro  nei
confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti  una
delle  pene  previste  dal  comma  1,  lettera  c),  salvo  il   caso
dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state  applicate  su
richiesta delle parti, le pene previste  dal  comma  1,  lettera  c),
numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno. 
  3. Con riferimento alle fattispecie  disciplinate  in  tutto  o  in
parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza  delle
condizioni previste dai commi l e 2 e' effettuata sulla base  di  una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo. 
  4. Per l'iscrizione delle persone giuridiche,  nell'  elenco  degli
agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma
2,  e  in  quello  dei  mediatori  creditizi  di   cui   all'articolo
128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385 i commi 1, 2 e 3 si applicano a coloro che svolgono  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo. 
  5. Per l'iscrizione delle persone  giuridiche  nell'  elenco  degli
agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma
2,  e  in  quello  dei  mediatori  creditizi  di   cui   all'articolo
128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso  dei
requisiti di cui al comma 1. Si applicano i commi 3 e 4. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il  testo  dell'art.  128-quater,  comma  2;  del
          decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.385,  si  veda
          l'art.11 del presente decreto legislativo. 
              - Il testo  dell'art.  2382  del  codice  civile  cosi'
          recita: 
              «Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
          Non puo' essere  nominato  amministratore,  e  se  nominato
          decade dal suo  ufficio,  l'interdetto,  l'inabilitato,  il
          fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che  importa
          l'interdizione, anche temporanea,  dai  pubblici  uffici  o
          l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.» 
              La  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423   (Misure   di
          prevenzione nei confronti delle persone pericolose  per  la
          sicurezza e per la pubblica moralita') e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327. 
              La legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le
          organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche  straniere)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5  giugno  1965,  n.
          138. 
              Il titolo XI  del  libro  V  del  codice  civile  cosi'
          recita: 
                «Disposizioni penali in  materia  di  societa'  e  di
          consorzi». 
              Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della liquidazione coatta amministrativa)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.