Art. 15 
 
Disposizioni preliminari per la  progettazione  dei  lavori  e  norme
                              tecniche 
 
                 (artt. 15 e 16, d.P.R. n. 554/1999) 
 
  1. La progettazione ha come fine fondamentale la  realizzazione  di
un intervento di qualita' e tecnicamente  valido,  nel  rispetto  del
miglior rapporto fra i benefici e i  costi  globali  di  costruzione,
manutenzione e gestione. La progettazione e' informata a principi  di
sostenibilita'  ambientale   nel   rispetto,   tra   l'altro,   della
minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di
massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e
della   massima   manutenibilita',   miglioramento   del   rendimento
energetico,   durabilita'   dei   materiali   e    dei    componenti,
sostituibilita' degli elementi, compatibilita' tecnica ed  ambientale
dei  materiali  ed   agevole   controllabilita'   delle   prestazioni
dell'intervento nel tempo. 
  2. Il progetto e' redatto, salvo quanto disposto  dal  responsabile
del procedimento ai sensi dell'articolo  93,  comma  2,  del  codice,
secondo  tre  progressivi  livelli   di   definizione:   preliminare,
definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione
di contenuti  che  tra  loro  interagiscono  e  si  sviluppano  senza
soluzione di continuita'. 
  3. Per  ogni  intervento,  il  responsabile  del  procedimento,  in
conformita' di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice,
valuta motivatamente la necessita' di  integrare  o  di  ridurre,  in
rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione  dell'intervento,
i  livelli  di  definizione  e  i  contenuti   della   progettazione,
salvaguardandone la qualita'. 
  4. Al fine di potere effettuare  la  manutenzione  e  le  eventuali
modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli  elaborati
del progetto sono aggiornati in conseguenza delle  varianti  o  delle
soluzioni  esecutive  che  si   siano   rese   necessarie,   a   cura
dell'esecutore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo
da rendere disponibili  tutte  le  informazioni  sulle  modalita'  di
realizzazione dell'opera o del lavoro. 
  5. Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare
all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla
redazione  del  progetto  e  recante,  in  particolare,  le  seguenti
precisazioni di natura procedurale: 
    a) la tipologia di contratto  individuata  per  la  realizzazione
dell'opera o del lavoro; 
    b) se per l'appalto si seguira' una procedura aperta, ristretta o
negoziata; 
    c) se il contratto sara' stipulato a corpo o a misura, o parte  a
corpo e parte a misura; 
    d)  se  in  relazione  alle  caratteristiche   dell'oggetto   del
contratto, verra' adottato il criterio di  aggiudicazione  al  prezzo
piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 
  6.  Il  documento  preliminare,  con  approfondimenti   tecnici   e
amministrativi graduati in rapporto  all'entita',  alla  tipologia  e
categoria  dell'intervento  da  realizzare,   riporta   fra   l'altro
l'indicazione: 
    a) della situazione iniziale e della possibilita' di far  ricorso
alle tecniche di ingegneria naturalistica; 
    b) degli obiettivi generali da perseguire e delle  strategie  per
raggiungerli; 
    c) delle esigenze e bisogni da soddisfare; 
    d) delle regole e norme tecniche da rispettare; 
    e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui  l'intervento
e' previsto; 
    f) delle funzioni che dovra' svolgere l'intervento; 
    g) dei requisiti tecnici che dovra' rispettare; 
    h) degli impatti dell'opera sulle componenti  ambientali  e,  nel
caso degli organismi edilizi, delle attivita' ed unita' ambientali; 
    i) delle  fasi  di  progettazione  da  sviluppare  e  della  loro
sequenza logica nonche' dei relativi tempi di svolgimento; 
    l) dei livelli di  progettazione  e  degli  elaborati  grafici  e
descrittivi da redigere; 
    m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi  e
delle fonti di finanziamento; 
    n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare. 
  7. Nel caso di concorso di progettazione, il documento  preliminare
e'  integrato  con  i  documenti  preparatori  del  concorso  stesso,
predisposti a cura del responsabile del procedimento; questi  propone
all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento a  soggetti  esterni
delle attivita' di supporto relative  alla  predisposizione  di  tali
documenti in caso  di  carenza  in  organico  di  personale  tecnico,
accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice. I documenti
preparatori sono redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della
progettazione del concorso all'identificazione e quantificazione  dei
bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice secondo  quando  previsto
dall'articolo 128, comma 1, del codice. I documenti preparatori  sono
costituiti da approfondimenti degli studi  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, lettere a) e b), e del documento preliminare di cui ai commi
5 e 6 del presente articolo e definiscono il contenuto del concorso. 
  8. I progetti, con le  necessarie  differenziazioni,  in  relazione
alla loro specificita' e dimensione, sono redatti nel rispetto  degli
standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il  massimo
rispetto  e  la  piena  compatibilita'  con  le  caratteristiche  del
contesto territoriale e ambientale in cui  si  colloca  l'intervento,
sia nella fase di costruzione che in sede di gestione. 
  9. Gli elaborati  progettuali  prevedono  misure  atte  ad  evitare
effetti  negativi  sull'ambiente,  sul  paesaggio  e  sul  patrimonio
storico, artistico ed  archeologico  in  relazione  all'attivita'  di
cantiere ed a tal fine comprendono: 
    a) uno  studio  della  viabilita'  di  accesso  ai  cantieri,  ed
eventualmente la progettazione di quella  provvisoria,  in  modo  che
siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il  pericolo
per le persone e l'ambiente; 
    b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare  inquinamenti
del suolo, acustici, idrici ed atmosferici; 
    c) la localizzazione delle cave  eventualmente  necessarie  e  la
valutazione sia del tipo e quantita' di materiali da  prelevare,  sia
delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale; 
    d) lo studio e la stima dei costi per  la  copertura  finanziaria
per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione  e
restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse
artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna. 
  10. I progetti sono redatti considerando anche il contesto  in  cui
l'intervento  si  inserisce  in  modo  che   esso   non   pregiudichi
l'accessibilita', l'utilizzo e la  manutenzione  delle  opere,  degli
impianti e dei servizi esistenti. 
  11. I progetti devono essere  redatti  secondo  criteri  diretti  a
salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in  quella  di
esercizio,  gli  utenti  nella  fase  di  esercizio  e   nonche'   la
popolazione delle zone interessate dai  fattori  di  rischio  per  la
sicurezza e la salute. 
  12. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal  progettista
o dai progettisti responsabili degli stessi nonche'  dal  progettista
responsabile   dell'integrazione    fra    le    varie    prestazioni
specialistiche. 
  13. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed
in particolare di quelli di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  l)
ed m), e' svolta preferibilmente impiegando la tecnica  dell'"analisi
del valore" per l'ottimizzazione del costo  globale  dell'intervento.
In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi. 
  14. Qualora siano possibili piu' soluzioni progettuali,  la  scelta
deve avvenire mediante l'impiego di una  metodologia  di  valutazione
qualitativa e quantitativa, multicriteri o  multiobiettivi,  tale  da
permettere di dedurre una graduatoria di priorita' tra  le  soluzioni
progettuali possibili. 
  15. I progetti sono predisposti in conformita' delle regole e norme
tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia  al  momento
della loro redazione nonche' nel rispetto delle disposizioni  di  cui
all'articolo 68 del codice. I materiali e i  prodotti  sono  conformi
alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le
norme armonizzate  e  le  omologazioni  tecniche  ove  esistenti.  Le
relazioni tecniche indicano la normativa applicata. 
 
          Note all'art. 15 
              - Il  testo  dell'articolo  93,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "  2.   Le   prescrizioni   relative   agli   elaborati
          descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono  di
          norma necessarie  per  ritenere  i  progetti  adeguatamente
          sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase  di
          progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
          e alla dimensione dei  lavori  da  progettare,  ritenga  le
          prescrizioni di cui ai commi  3,  4  e  5  insufficienti  o
          eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle." 
              - Il  testo  dell'articolo  10,  comma  7,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "7. Nel caso in cui  l'organico  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia
          compreso  nessun  soggetto  in  possesso  della   specifica
          professionalita' necessaria per lo svolgimento dei  compiti
          propri del responsabile del  procedimento,  secondo  quanto
          attestato dal dirigente competente, i compiti  di  supporto
          all'attivita' del  responsabile  del  procedimento  possono
          essere affidati, con le  procedure  previste  dal  presente
          codice  per  l'affidamento  di  incarichi  di  servizi,  ai
          soggetti  aventi  le  specifiche  competenze  di  carattere
          tecnico,   economico   -    finanziario,    amministrativo,
          organizzativo, e legale,  che  abbiano  stipulato  adeguata
          polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali." 
              - Il testo  dell'articolo  128,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 128 (Programmazione dei  lavori  pubblici)  -  1.
          L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al  presente
          codice di singolo  importo  superiore  a  100.000  euro  si
          svolge sulla base di  un  programma  triennale  e  di  suoi
          aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
          predispongono  e  approvano,  nel  rispetto  dei  documenti
          programmatori, gia' previsti  dalla  normativa  vigente,  e
          della  normativa  urbanistica,  unitamente  all'elenco  dei
          lavori da realizzare nell'anno stesso."