Articolo 15 
 
 
(Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. L'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e' sostituito dal seguente: 
 
                            "Articolo 187 
 
 
           (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 
 
    1. E' vietato  miscelare  rifiuti  pericolosi  aventi  differenti
caratteristiche  di  pericolosita'  ovvero  rifiuti  pericolosi   con
rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende  la  diluizione  di
sostanze pericolose. 
    2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei  rifiuti  pericolosi
che non presentino la stessa  caratteristica  di  pericolosita',  tra
loro  o  con  altri  rifiuti,  sostanze  o  materiali,  puo'   essere
autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: 
    a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177,  comma
4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana
e sull'ambiente non risulti accresciuto; 
    b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un  ente  o  da
un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli  articoli
208, 209 e 211; 
    c)  l'operazione  di  miscelazione  sia  conforme  alle  migliori
tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn). 
    3. Fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  specifiche  ed  in
particolare di quelle di cui  all'articolo  256,  comma  5,  chiunque
viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a  procedere  a  proprie
spese  alla  separazione   dei   rifiuti   miscelati,   qualora   sia
tecnicamente ed economicamente possibile e  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 177, comma 4.".