Art. 15. 
 
      (Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari) 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge  il  Ministro,  con  proprio  decreto  di  natura  non
regolamentare, sentito il Consiglio  universitario  nazionale  (CUN),
definisce, secondo criteri di affinita',  i  settori  concorsuali  in
relazione ai quali si svolgono  le  procedure  per  il  conseguimento
dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali  sono
raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore  concorsuale
puo' essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che  sono
utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli  18,  22,
23 e 24 della  presente  legge,  nonche'  per  la  definizione  degli
ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi  95  e  seguenti,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  2.  Ai  settori  concorsuali  afferiscono,   in   sede   di   prima
applicazione, almeno  cinquanta  professori  di  prima  fascia  e,  a
regime, almeno trenta professori di prima fascia. 
  3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le  modalita'  di
revisione  dei   settori   concorsuali   e   dei   relativi   settori
scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale. 
 
          Note all'articolo 15: 
              - Il testo del comma 95  e  seguenti  dell'articolo  17
          della legge 15 maggio 1997, n. 127e' il seguente: 
              «95. L'ordinamento degli studi dei corsi  universitari,
          con esclusione del dottorato di  ricerca,  e'  disciplinato
          dagli atenei, con le  modalita'  di  cui  all'articolo  11,
          commi 1 e 2, della legge 19 novembre  1990,  n.  341  ,  in
          conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
          normativa  comunitaria  vigente  in  materia,  sentiti   il
          Consiglio  universitario   nazionale   e   le   Commissioni
          parlamentari  competenti,  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di concerto con  altri  Ministri  interessati,
          limitatamente ai criteri relativi agli  ordinamenti  per  i
          quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
          in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni  dei
          commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti  di  cui
          al presente comma determinano altresi': 
              a) con riferimento ai corsi di cui al  presente  comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita' dei predetti corsi e dei  relativi  titoli,  gli
          obiettivi  formativi  qualificanti,  tenendo  conto   degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi  e  di  titoli  universitari,  in   aggiunta   o   in
          sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1,  2,  3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli  di
          cui al decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n.  178,  in
          corrispondenza   di   attivita'   didattiche    di    base,
          specialistiche, di  perfezionamento  scientifico,  di  alta
          formazione permanente e ricorrente; 
              b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso   l'utilizzo   di   strumenti   informatici    e
          telematici; 
              c) modalita' di attivazione  da  parte  di  universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui  al
          Capo II del Titolo III del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . 
              96. Con decreti del Ministro dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, emanati  sulla  base  di
          criteri   di   semplificazione   delle   procedure   e   di
          armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
          comma  95,  e'   altresi'   rideterminata   la   disciplina
          concernente: 
              a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge  11
          ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il  rilascio
          e la valutazione dei relativi titoli; 
              b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo
          3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989,  n.  56  ,  e  la
          valutazione dei titoli da essi rilasciati; 
              c) il differimento dei termini  per  la  convalida  dei
          titoli di cui all'articolo 3,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 luglio 1989,  n.  280,  e  la
          valutazione dei diplomi rilasciati  entro  il  31  dicembre
          1996 dalle scuole di cui all'articolo  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n.  14,  anche
          ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale; 
              d)  il  riordino  delle  universita'   per   stranieri,
          prevedendo  anche  casi  specifici  in  base  ai  quali  e'
          consentito l'accesso a studenti italiani; 
              e) i professori a contratto di cui agli articoli  25  e
          100 del decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio
          1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni  in  materia
          di  requisiti  scientifici  e  professionali  dei  predetti
          professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
          rinnovabilita' dei contratti. 
              97. Le materie  di  cui  all'articolo  3,  comma  6,  e
          all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre  1990,  n.
          341,   sono   disciplinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di concerto con altri Ministri interessati. 
              98. I decreti di cui al comma  95  contengono  altresi'
          norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della
          regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento  e
          di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai  fini
          di adeguarla alle particolari situazioni  linguistiche.  Ai
          predetti fini le regioni  Valle  d'Aosta  e  Friuli-Venezia
          Giulia, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano
          possono,  sentiti  i  Ministeri  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica   e   della   pubblica
          istruzione, stipulare apposite convenzioni con  universita'
          italiane e  con  quelle  dei  Paesi  dell'area  linguistica
          francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni  disciplinano
          il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
          universita'  nonche'  le  modalita'  di  finanziamento.  La
          stessa  disciplina  si  applica  ai  diplomi  di  cui  agli
          articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 
              99. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, si provvede, con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          su proposta del Consiglio universitario nazionale,  secondo
          criteri   di    affinita'    scientifica    e    didattica,
          all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei  settori
          scientifico-disciplinari,  nell'ambito   dei   quali   sono
          raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
          pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i
          raggruppamenti concorsuali. 
              100.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  presenta  ogni  tre  anni   al
          Parlamento una  relazione  sullo  stato  degli  ordinamenti
          didattici universitari e sul loro rapporto con lo  sviluppo
          economico e  produttivo,  nonche'  con  l'evoluzione  degli
          indirizzi culturali e professionali. 
              101. In  ogni  universita'  o  istituto  di  istruzione
          universitaria, nelle more dell'attuazione della  disciplina
          di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti  didattici
          vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
          fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita'  e
          della ricerca scientifica  e  tecnologica  di  autorizzare,
          sperimentalmente e per una  durata  limitata,  con  proprio
          decreto,  previo   parere   del   Consiglio   universitario
          nazionale (CUN), modifiche ai predetti  ordinamenti  ovvero
          l'attivazione  di  corsi  universitari,  per  i  quali  non
          sussistano ordinamenti didattici alla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, purche' previsti nei piani  di
          sviluppo  del  sistema  universitario  e  dagli   strumenti
          attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma  8,
          lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per  i
          quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
          comitato regionale di coordinamento di cui  all'articolo  3
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  gennaio
          1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
          le  modalita'  e  i  criteri  per  il  passaggio  al  nuovo
          ordinamento, ferma  restando  la  facolta'  degli  studenti
          iscritti  di  completare  i  corsi  di  studio,  ovvero  di
          transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento,  da  parte
          delle  strutture   didattiche   competenti,   degli   esami
          sostenuti con esito positivo.»