Art. 15 
 
            Sistemi di qualificazione degli installatori 
 
  1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di
manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a  biomassa,
di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli  edifici,  di  sistemi
geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e'  conseguita  col
possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in  alternativa,
alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo
quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. 
  2.  A  decorrere  dal  1°  agosto   2013,   i   requisiti   tecnico
professionali  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera  c)  del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando: 
    a) il  titolo  di  formazione  professionale  e'  rilasciato  nel
rispetto delle modalita' di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri  di  cui
all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori; 
    b) il previo periodo  di  formazione  e'  effettuato  secondo  le
modalita' individuate nell'allegato 4. 
  3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e  le  Province  autonome,
nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per
gli installatori di impianti  a  fonti  rinnovabili  o  procedono  al
riconoscimento di fornitori di formazione, dandone  comunicazione  al
Ministero dello sviluppo  economico,  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  4. Allo scopo  di  favorire  la  coerenza  con  i  criteri  di  cui
all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale, ovvero  nel  caso
in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro  il  31
dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione  programmi  di  formazione
per il  rilascio  dell'attestato  di  formazione.  Le  Regioni  e  le
Province autonome possono altresi' stipulare accordi con l'ENEA e con
la scuola  di  specializzazione  in  discipline  ambientali,  di  cui
all'articolo 7, comma 4, della legge 11  febbraio  1992,  n.  157,  e
successive modificazioni, per il  supporto  nello  svolgimento  delle
attivita' di cui al comma 3. 
  5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica
derivanti dalle attivita' di formazione di cui ai commi 3  e  4  sono
posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attivita'. 
  6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata  da  un  altro
Stato membro e' effettuato sulla base di principi e  dei  criteri  di
cui al decreto legislativo 7 novembre  2007,  n.  206,  nel  rispetto
dell'allegato 4. 
  7. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono  resi
accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto  che
li rilascia. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo delle lettere a),  b)  e  c)  del
          comma 1 dell'articolo 4  del  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  22  gennaio  2008,  n.   37,   recante
          Regolamento    concernente    l'attuazione    dell'articolo
          11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della  legge  n.  248
          del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
          materia  di  attivita'  di  installazione  degli   impianti
          all'interno degli edifici: 
              "Art. 4. Requisiti tecnico-professionali 
              1.   I   requisiti   tecnico-professionali   sono,   in
          alternativa, uno dei seguenti: 
              a) diploma  di  laurea  in  materia  tecnica  specifica
          conseguito presso  una  universita'  statale  o  legalmente
          riconosciuta; 
              b) diploma o qualifica conseguita al termine di  scuola
          secondaria del secondo ciclo con specializzazione  relativa
          al settore delle attivita' di cui all'articolo 1, presso un
          istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti  da  un
          periodo di inserimento, di almeno  due  anni  continuativi,
          alle dirette dipendenze di  una  impresa  del  settore.  Il
          periodo di inserimento per le attivita' di cui all'articolo
          1, comma 2, lettera d) e' di un anno; 
              c)  titolo  o  attestato  conseguito  ai  sensi   della
          legislazione   vigente    in    materia    di    formazione
          professionale, previo un periodo di inserimento, di  almeno
          quattro anni consecutivi, alle dirette  dipendenze  di  una
          impresa del settore.  Il  periodo  di  inserimento  per  le
          attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e'  di
          due anni;" 
              - si riporta il testo dell'articolo 7, comma  4,  della
          legge 11 febbraio  1992,  n.  157,  recante  Norme  per  la
          protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per   il
          prelievo venatorio: 
              "4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna  selvatica
          sono   istituiti    una    scuola    di    specializzazione
          post-universitaria sulla biologia e la conservazione  della
          fauna selvatica e corsi di preparazione  professionale  per
          la gestione della fauna selvatica  per  tecnici  diplomati.
          Entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge una commissione istituita  con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  composta  da  un
          rappresentante  del  Ministro  dell'agricoltura   e   delle
          foreste, da un rappresentante del  Ministro  dell'ambiente,
          da un rappresentante  del  Ministro  della  sanita'  e  dal
          direttore  generale  dell'Istituto  nazionale  di  biologia
          della selvaggina in carica alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e  la
          pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal
          presente  articolo  e  li  sottopone  al   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.
          Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, sono disposte tutte  le  successive
          modificazioni statutarie  che  si  rendano  necessarie  per
          rimodulare   l'assetto    organizzativo    e    strutturale
          dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica,   onde
          consentire  ad  esso  l'ottimale  svolgimento  dei   propri
          compiti, in  modo  da  realizzare  una  piu'  efficiente  e
          razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili." 
              - Il decreto  legislativo  7  novembre  2007,  n.  206,
          recante Attuazione della direttiva 2005/36/CE  relativa  al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania,  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.