Art. 15 
 
Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto
  di introdurre, nel recepimento di  direttive  dell'Unione  europea,
  adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti  dalle  direttive
  stesse. 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.
445,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «40.
(L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi: 
      «01.    Le    certificazioni    rilasciate    dalla    pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualita' personali  e  fatti  sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con
gli organi della pubblica amministrazione e  i  gestori  di  pubblici
servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 
      02. Sulle certificazioni da produrre  ai  soggetti  privati  e'
apposta, a pena di nullita', la dicitura:  "Il  presente  certificato
non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi"»; 
    b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato; 
    c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le  amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  di  pubblici
servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio  le  informazioni  oggetto
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche'
tutti i dati e i documenti che  siano  in  possesso  delle  pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni  o  dei
dati richiesti, ovvero  ad  accettare  la  dichiarazione  sostitutiva
prodotta dall'interessato (L)»; 
    d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni)  -
1.  Le  informazioni  relative  alla  regolarita'  contributiva  sono
acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai  sensi  dell'articolo  71,
dalle  pubbliche  amministrazioni  procedenti,  nel  rispetto   della
specifica normativa di settore»; 
    e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 72. (L) - (Responsabilita'  in  materia  di  accertamento
d'ufficio  e  di  esecuzione   dei   controlli).   -   1.   Ai   fini
dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli  di
cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni  quadro
di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione  digitale,  di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  le  amministrazioni
certificanti  individuano  un  ufficio  responsabile  per  tutte   le
attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei
dati o l'accesso diretto agli stessi da parte  delle  amministrazioni
procedenti. 
  2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio  di
cui  al  comma  1,  individuano  e  rendono   note,   attraverso   la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le  misure
organizzative  adottate  per  l'efficiente,  efficace  e   tempestiva
acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione  dei  controlli
medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione. 
  3. La mancata risposta alle richieste  di  controllo  entro  trenta
giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e  viene  in  ogni
caso presa in  considerazione  ai  fini  della  misurazione  e  della
valutazione   della   performance   individuale   dei    responsabili
dell'omissione»; 
    f) all'articolo 74, comma 2: 
    1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di  atti  di
notorieta' (L)»; 
  2) e' aggiunta la seguente lettera: 
    «c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto
all'articolo 40, comma 02 (L)». 
  2. All'articolo 14 della legge  28  novembre  2005,  n.  246,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      «5-bis. La relazione AIR di cui al comma  5,  lettera  a),  da'
altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli  minimi
di regolazione comunitaria  ai  sensi  dei  commi  24-bis,  24-ter  e
24-quater»; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      «24-bis. Gli atti di recepimento di direttive  comunitarie  non
possono prevedere l'introduzione o  il  mantenimento  di  livelli  di
regolazione superiori  a  quelli  minimi  richiesti  dalle  direttive
stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater. 
      24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive comunitarie: 
        a) l'introduzione o il mantenimento di  requisiti,  standard,
obblighi e oneri non strettamente necessari  per  l'attuazione  delle
direttive; 
        b)  l'estensione  dell'ambito  soggettivo  o   oggettivo   di
applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive,
ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; 
        c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure  o
meccanismi operativi piu' gravosi o complessi di quelli  strettamente
necessari per l'attuazione delle direttive. 
  24-quater.   L'amministrazione   da'   conto   delle    circostanze
eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della  regolamentazione,
in relazione alle  quali  si  rende  necessario  il  superamento  del
livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non
sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di
analisi definiti dalle direttive di  cui  al  comma  6  del  presente
articolo».