Art. 15 
 
                  Disposizioni in materia di accise 
 
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le seguenti aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate: 
     a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri; 
     b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri; 
     c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77
per mille chilogrammi; 
     d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo. 
 2. A decorrere dal 1°  gennaio  2013,  l'aliquota  di  accisa  sulla
benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di  accisa  sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo  unico
richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70
per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri. 
 3. Agli aumenti di accisa  sulle  benzine,  disposti  dai  commi  1,
lettera a), e 2, non si applica  l'articolo  1,  comma  154,  secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
 4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa
sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera  b),
e 2, e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6,  comma
2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio  2007,
n. 26, nei confronti dei soggetti di cui  all'articolo  5,  comma  1,
limitatamente agli esercenti le  attivita'  di  trasporto  merci  con
veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o  superiore  a   7,5
tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre  2001,  n.  452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.