Art. 15 

 

				 
             Imprese che dispongono di un significativo 
                          potere di mercato 

 
  1. Il comma 4, dell'articolo 17, del decreto legislativo 1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. Se  un'impresa  dispone
di un significativo potere su un mercato specifico,  si  presume  che
essa  abbia  un  significativo  potere  in  un  mercato   diverso   e
strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano
tali da consentire che il potere detenuto in  un  mercato  sia  fatto
valere nell'altro mercato, rafforzando  in  tal  modo  il  potere  di
mercato  complessivo  dell'impresa  in  questione.  Pertanto  possono
essere applicate misure correttive volte a prevenire  tale  influenza
sul secondo mercato a norma degli articoli 46, 47, 48 e 50 e, qualora
tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere
imposte misure correttive a norma dell'articolo 67.". 
 
          Note all'art. 15: 
              Il  testo   dell'articolo   17   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 17.(Imprese che dispongono  di  un  significativo
          potere di mercato). 
              1. L'Autorita' nell'accertare, secondo la procedura  di
          cui  all'articolo  19,  quali  imprese  dispongono  di   un
          significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni
          di cui ai Capi III e IV del  presente  Titolo,  applica  le
          disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. 
              2.  Si  presume   che   un'impresa   disponga   di   un
          significativo  potere  di  mercato  se,  individualmente  o
          congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente
          ad una posizione dominante, e  dunque  di  forza  economica
          tale da consentirle di comportarsi in  misura  notevole  in
          modo  indipendente  dai  concorrenti,  dai  clienti  e  dai
          consumatori. 
              3. L'Autorita', nel valutare  se  due  o  piu'  imprese
          godono  congiuntamente  di  una  posizione  dominante   sul
          mercato,  tiene  in   massima   considerazione   le   Linee
          direttrici della  Commissione  europea  per  l'analisi  del
          mercato  e  la  valutazione  del  significativo  potere  di
          mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per
          le reti  e  i  servizi  di  comunicazione  elettronica,  di
          seguito denominate «le linee direttrici». 
              4. Se un'impresa dispone di un significativo potere  su
          un  mercato  specifico,  si  presume  che  essa  abbia   un
          significativo potere in un mercato diverso  e  strettamente
          connesso, qualora le connessioni tra i  due  mercati  siano
          tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia
          fatto valere nell'altro mercato, rafforzando in tal modo il
          potere di mercato complessivo  dell'impresa  in  questione.
          Pertanto possono essere applicate misure correttive volte a
          prevenire tale influenza sul secondo mercato a norma  degli
          articoli 46, 47, 48 e 50 e, qualora tali misure  correttive
          risultino  essere  insufficienti,  possono  essere  imposte
          misure correttive a norma dell'articolo 67.".