Art. 15 
 
 Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale 
 
  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo  2,  comma  2-novies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  la  disposizione
di cui all'ultimo periodo del comma 2-undecies dello stesso  articolo
2, si applica ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di
gara sono stati  pubblicati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.  I  finanziamenti  non  rientranti  nella  predetta
fattispecie sono revocati e le relative risorse sono  destinate  alle
finalita' stabilite dal medesimo  articolo  2,  comma  2-novies,  con
priorita' per gli investimenti di cui alla  lettera  a),  secondo  le
modalita' e procedure di cui all'articolo  2,  commi  da  2-novies  a
2-undecies, del predetto decreto-legge n. 225 del 2010.