Art. 15 Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche 1. Il Piano definisce misure appropriate, per la tutela di aree specifiche, elencate al comma 2, tenuto conto dei necessari requisiti di tutela della salute umana, dell'ambiente e della biodiversita' e dei risultati dell'analisi del rischio. 2. Per aree specifiche si intendono: a) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, in ogni caso, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie; b) le aree protette di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte III, allegato 9, e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie, a norma delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni; c) le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili. 3. Le misure di cui al comma 1, tenuto conto delle peculiarita' delle aree di cui al comma 2, possono prevedere, fra l'altro: a) limitazioni o divieti di impiego dei prodotti fitosanitari; b) ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari; c) uso di prodotti fitosanitari a basso rischio come definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, nonche' misure di controllo biologico; d) misure di protezione relative alle aree trattate con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o accessibili. 4. Le misure di cui al comma 1 sono compatibili con quelle stabilite dai piani di gestione delle aree di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 5. Il Consiglio elabora, su richiesta delle Amministrazioni di cui all'articolo 4, documenti tecnici di orientamento per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma 3. 6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le misure di cui al comma 1 e possono individuare ulteriori aree specifiche rispetto a quelle indicate al comma 2 in cui applicare divieti o riduzioni d'uso dei prodotti fitosanitari, informandone tempestivamente i ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute. 7. In caso di rinvenimento di organismi nocivi da quarantena durante l'attivita' di monitoraggio svolta sul territorio dai Servizi fitosanitari regionali potra' essere ammesso l'uso di prodotti fitosanitari anche nelle aree di cui al comma 2, lettera a), dandone preventivamente informazione all'ente gestore dell'area. Tale impiego e' da considerarsi necessario al fine di tutelare le specie colpite e la biodiversita' dei siti interessati dalla presenza dell'organismo nocivo. I trattamenti dovranno essere effettuati con prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della salute e dovranno avvenire secondo quanto prescritto dai competenti Servizi fitosanitari regionali.
Note all'art. 15: Per i riferimenti al regolamento 1107/2009 si vedano le note alle premesse. Il testo dell'allegato 9 alla parte III del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita: «Allegato 9 AREE PROTETTE 1. Il registro delle aree protette comprende i seguenti tipi di aree protette: i) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano ii) aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico; iii) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE; iv) aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE; v) aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque e' importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite rispettivamente con la Legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 e con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. 2. Le regioni inseriscono nel Piano di Tutela una sintesi del registro delle aree protette ricadenti nel loro territorio di competenza. Tale sintesi contiene mappe che indicano l'ubicazione di ciascuna area protetta, oltre che la descrizione della normativa comunitaria, nazionale o locale che le ha istituite.». Per i riferimenti alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 si vedano le note alle premesse.