Art. 15 (R)
Efficacia  temporale  e  decadenza  del  permesso di costruire (legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942,
                     n. 1150, art. 31, comma 11)

  1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori.
  2.  Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad
un  anno  dal  rilascio  del  titolo; quello di ultimazione, entro il
quale  l'opera  deve  essere  completata non puo' superare i tre anni
dall'inizio  dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati,
con  provvedimento  motivato,  per  fatti  sopravvenuti estranei alla
volonta'  del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso
decade   di   diritto   per   la  parte  non  eseguita,  tranne  che,
anteriormente  alla  scadenza venga richiesta una proroga. La proroga
puo'  essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in
considerazione  della  mole  dell'opera  da  realizzare  o  delle sue
particolari  caratteristiche  tecnico-costruttive,  ovvero  quando si
tratti  di  opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu'
esercizi finanziari.
  3.  La  realizzazione  della parte dell'intervento non ultimata nel
termine stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le
opere  ancora  da  eseguire,  salvo  che  le stesse non rientrino tra
quelle  realizzabili  mediante  denuncia di inizio attivita' ai sensi
dell'articolo 22.  Si  procede altresi', ove necessario, al ricalcolo
del contributo di costruzione.
  4.  Il  permesso  decade  con  l'entrata  in vigore di contrastanti
previsioni  urbanistiche,  salvo  che  i lavori siano gia' iniziati e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.