Art. 15. 
 
  Il diritto esclusivo  di  eseguire,  rappresentare  o  recitare  in
pubblico ha per oggetto, la  esecuzione,  la  rappresentazione  o  la
recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a  pagamento,
dell'opera    musicale,     dell'opera     drammatica,     dell'opera
cinematografica, di qualsiasi altra opera di  pubblico  spettacolo  e
dell'opera orale. 
 
  Non e'  considerata  pubblica  la  esecuzione,  rappresentazione  o
recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del
convitto, della scuola  o  dell'istituto  di  ricovero,  purche'  non
effettuata a scopo di lucro.