Art. 15. Copertura finanziaria (( 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, esclusi gli articoli 1-bis e 13, pari complessivamente a 531.601.831 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. )) 2. Il Ministro dell'economia delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: - La legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2004)», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003. Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8: «8. Per l'anno 2004 e' istituito un fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.».