Art. 15.
                        Copertura finanziaria
((    1. All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente decreto,
esclusi  gli articoli 1-bis e 13, pari complessivamente a 531.601.831
euro  per  l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 8, della legge
24 dicembre 2003, n. 350. ))
  2.  Il  Ministro  dell'economia  delle  finanze  e'  autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          Riferimenti normativi:
              -   La   legge   24 dicembre   2003,  n.  350,  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  stato  (legge  finanziaria  2004)»,  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  -  serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003.
          Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8:
              «8. Per l'anno 2004 e' istituito un fondo di riserva di
          1.200  milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze
          connesse  con  la  proroga delle missioni internazionali di
          pace.».