Art. 15.
                        Consiglio di facolta'
  1. Il consiglio di facolta', considerati l'indirizzo internazionale
e  le  esigenze  didattiche plurilingui dell'Universita', e' composto
dal/dalla    preside,   che   lo   presiede,   dai   professori/dalle
professoresse   di   ruolo   e   fuori  ruolo  dell'Universita',  dai
professori/dalle  professoresse  che  verranno chiamati/e a far parte
della   facolta'   a   tempo   pieno   per   almeno   due  anni,  dai
professori/dalle  professoresse  responsabili  dei  singoli  corsi ai
sensi  dell'art.  17,  comma  2,  dello  statuto,  nonche'  da un/una
ricercatore/ricercatrice  nominato/a  secondo  le modalita' stabilite
nel regolamento interno.
  I  consigli  di facolta' possono inoltre cooptare fino a tre membri
esterni   che   siano   professori/professoresse   di   prima  fascia
provenienti da altre universita' italiane o straniere ed incaricati/e
con  un contratto d'insegnamento presso la facolta' nel cui consiglio
vengono cooptati/e.
  1. Alle sedute del consiglio di facolta' partecipano con diritto di
voto  consultivo,  il direttore/la direttrice dei servizi accademici,
un  collaboratore  linguistico/una  collaboratrice  linguistica e uno
studente  in  corso,  nominati/e  secondo  le modalita' stabilite nei
regolamenti interni.
  3. Il consiglio di facolta' in particolare:
    a)  provvede  alla  programmazione  ed  alla  destinazione  delle
risorse  a  disposizione,  nel  quadro  delle  indicazioni del senato
accademico,  delle  decisioni  del consiglio dell'Universita' e della
giunta dell'Universita';
    b)  definisce ogni anno il piano dell'offerta didattica, coordina
e dirige tutte le attivita' didattiche e scientifiche;
    c)  redige  una  relazione  annuale  sullo  sviluppo dell'offerta
didattica  programmata,  sull'attivita'  scientifica  svolta  e sullo
stato del proprio organico;
    d)  propone  i  nominativi  del personale docente e scientifico a
contratto,   propone   la   nomina   dei   candidati/delle  candidate
dichiarati/e  idonei/e  nelle  procedure  di  valutazione comparativa
relative      a      posti     per     professori/professoresse     e
ricercatori/ricercatrici,     propone     il     trasferimento     di
professori/professoresse    e   ricercatori/ricercatrici   di   altre
universita'  italiane,  nonche'  la  chiamata  diretta  di studiosi/e
italiani/e e stranieri/e ai sensi della normativa di legge;
    e) formula le proposte concernenti il regolamento di facolta', le
proposte  relative  all'attivazione  di  nuovi  corsi  di  studio, il
regolamento  didattico  dei  singoli  corsi  di  studio e le proposte
relative  alle  parti di propria competenza del regolamento didattico
generale della Libera Universita' di Bolzano.
  4.  Il consiglio di facolta' esercita inoltre tutte le attribuzioni
ad  esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve
quelle conferite dal presente Statuto ad altri organi.
  5.  Il  consiglio  di  facolta'  puo'  istituire al suo interno una
giunta   di  facolta'  alla  quale  puo'  delegare  atti  di  propria
competenza.  La  composizione,  il  funzionamento  ed i compiti della
giunta di facolta' sono stabiliti nel regolamento generale d'Ateneo.