Art. 15.

                    Trasmissioni in contemporanea

  1.  Le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali che effettuano
trasmissioni   in   contemporanea   con   una  copertura  complessiva
coincidente  con  quella  legislativamente  prevista per un'emittente
nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui
al  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile 2004 e al
presente  capo  II  esclusivamente  per le ore di trasmissione non in
contemporanea.