Art. 15.

  A   decorrere  dal  1  gennaio  1950,  il  reddito  complessivo  e'
assoggettato all'imposta complementare progressiva sul reddito per la
parte eccedente le 240.000 lire.
  Con  la  stessa  decorrenza,  e' ammesso, per ciascun componente la
famiglia  compresa  la moglie non legalmente separata, una detrazione
fissa  dal reddito complessivo annuo del contribuente di lire 50.000,
in sostituzione delle detrazioni previste dall'articolo 2 del decreto
legislativo 27 giugno 1946, n. 87.
  A  formare  il  reddito  complessivo  i redditi di ricchezza mobile
concorrono  per  il loro ammontare effettivo, quale risulta prima che
siano operate le detrazioni disposte dall'articolo 13.