Art. 15. A decorrere dal 1 gennaio 1950, il reddito complessivo e' assoggettato all'imposta complementare progressiva sul reddito per la parte eccedente le 240.000 lire. Con la stessa decorrenza, e' ammesso, per ciascun componente la famiglia compresa la moglie non legalmente separata, una detrazione fissa dal reddito complessivo annuo del contribuente di lire 50.000, in sostituzione delle detrazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 87. A formare il reddito complessivo i redditi di ricchezza mobile concorrono per il loro ammontare effettivo, quale risulta prima che siano operate le detrazioni disposte dall'articolo 13.