Art. 15. Per l'applicazione della presente legge viene autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'esercizio 1957-58, di lire 4,5 miliardi per l'esercizio 1958-59 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi. I relativi finanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - Commissariato per il turismo.